Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41753 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41753 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA NOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2023 (depositata il 16 febbraio 2023), la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta il 17 gennaio 2023 da NOME e NOME nei confronti della AVV_NOTAIOssa NOME, quale giudice del Tribunale di Firenze, davanti al quale
pende il processo n. 17637/2018 R.G.N.R., avente ad oggetto il reato di diffamazione.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze, gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. I ricorrenti sostengono che: nell’ambito del medesimo processo, avevano presentato una precedente istanza di ricusazione del medesimo giudice, rigettata dalla Corte di appello di Firenze; la seconda istanza di ricusazione sarebbe stata rigettata in base all’erroneo presupposto che si fondasse sui medesimi motivi della precedente; la seconda istanza, invece, si sarebbe fondata su motivi diversi, collegati all’escussione, all’udienza dell’il ottobre 2022, del consulente tecnico del pubblico ministero.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedono di annullare l’ordinanza del 10 febbraio 2023 (depositata il 16 febbraio 2023), essendo basata sull’erroneo convincimento che la seconda istanza di ricusazione fosse fondata sui medesimi motivi della precedente.
2.2. Con un primo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 36 cod. proc. pen.
I ricorrenti lamentano la mancata astensione, per asserita incompatibilità, del Presidente del collegio che ha deliberato l’ordinanza impugnata (il AVV_NOTAIO COGNOME).
2.3. Con un secondo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen.
I ricorrenti rappresentano che: l’ordinanza impugnata era stata emessa de plano; era stato comunque acquisito il parere del Procuratore generale; tale parere non era stato comunicato alla difesa.
Tanto premesso, i ricorrenti lamentano l’assunzione della decisione in assenza di contraddittorio. L’acquisizione del parere del Procuratore generale, invero, avrebbe imposto al presidente del collegio di fissare la camera di consiglio e di istaurare il contraddittorio.
2.4. Con un terzo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 331 cod. proc. pen.
Sostengono che il presidente del collegio, venuto a conoscenza – anche a seguito dell’istanza di ricusazione – di gravissime ipotesi di reato commesse da «taluni suoi subordinati», avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., trasmettere senza ritardo gli atti alla Procura della Repubblica e alle altre autorità giudiziarie competenti per le determinazioni del caso.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. La richiesta di annullare l’ordinanza del 10 febbraio 2023 (depositata il 16 febbraio 2023), in quanto basata su presunti erronei convincimenti, è inammissibile.
Questa, invero, si presenta confusa e intrinsecamente generica, non essendo relativa a uno specifico motivo di ricorso, non avendo i ricorrenti indicato quale vizio di legittimità intendevano dedurre, quali norme ritenevano violate e non avendo specificamente chiarito in che termini i motivi di ricusazione che assumono non valutati dalla Corte di appello avrebbero potuto determinare una diversa decisione sull’istanza di ricusazione.
1.2. Il primo motivo è inammissibile.
La violazione dell’obbligo di astensione da parte del giudice, invero, non avendo incidenza sulla capacità del giudice, non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell’art. 178, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisc esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. un., n. 5 del 17 aprile 1996, COGNOME, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 26741).
I ricorrenti, pertanto, per far valere le presunte cause di incompatibilità, avrebbero dovuto presentare istanza di ricusazione del presidente del collegio, nelle forme e nei tempi previsti per tale istituto.
1.3. Il secondo motivo è infondato.
Va, in primo luogo, ricordato che «l’inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata con procedura camerale “de plano”, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l’articolo 41, comma primo, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda “senza ritardo” e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.» (Sez. 4, Sentenza n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770).
Va, poi, ribadito che, «nel caso in cui la Corte di appello opti per l’adozione del procedimento de plano e, tuttavia, acquisisca, irritualmente, il non previsto parere del procuratore generale, l’omessa comunicazione di tale parere al ricusante è causa di nullità, per violazione del principio del contraddittorio, solo ove esso abbia contenuto argomentativo e di tali argomentazioni la Corte abbia tenuto conto nel decidere, prevalendo altrimenti la
necessità di procedere senza ritardo alla decisione ex art. 41, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 3045 del 24 gennaio 2019, Stambe, Rv. 278658).
Tanto premesso, va precisato che l’istanza rigettata con il provvedimento impugnato conteneva oltre alla richiesta di ricusazione anche un «sollecito sospensione del procedimento» di merito, pendente davanti al Tribunale di Firenze.
Ebbene, il Procuratore generale, sostanzialmente, esprimeva il suo parere sulla sospensione del procedimento, ponendo in rilievo che la pendenza dell’istanza di ricusazione precludeva al giudice la sola pronuncia della sentenza.
In relazione alla specifica questione della ricusazione, il Procuratore generale – pur dando atto del fatto storico della pregressa istanza di ricusazione – non entrava effettivamente nel merito. Dalla lettura del provvedimento impugnato, inoltre, emerge che la Corte di appello si è limitata, essenzialmente, a dare atto del parere del Procuratore generale.
In considerazione di tali elementi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, si deve ritenere che, sebbene la Corte di appello abbia acquisito il non previsto parere del Procuratore generale, l’omessa comunicazione di tale parere al ricusante non abbia integrato alcuna causa di nullità, per violazione del principio del contraddittorio.
1.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la circostanza che il presidente del collegio non abbia trasmesso all’autorità giudiziaria competente gli atti relativi a presunti fatti penalmente rilevanti di cui sia venuto a conoscenza, in ogni caso, non incide sulla validità dell’ordinanza pronunciata dal collegio. Senza contare che l’eventuale trasmissione potrebbe essere stata disposta con separato provvedimento.
Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 3 luglio 2023.