Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10553 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10553 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ACCORINTI NOME
avverso l ‘ordinanza del 5/11/2025 resa dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso , riportandosi alla memoria depositata. sentito l’AVV_NOTAIO che, comparso anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, ha insist ito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. C on l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità dell’ istanza di ricusazione proposta ex art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen. da COGNOME NOME, imputato nell’ambito del procedimento penale R.G. App. n.2002/2024, nei confronti della dott.ssa NOME COGNOME, presidente del collegio, fondata sul rilievo che quest’ultim a si sarebbe già pronunziata nel procedimento penale c.d. Nemea n. 847/2017 R.G.N.R sull’esistenza della cosca locale di COGNOME e sulla adesione alla stessa dell ‘RAGIONE_SOCIALE.
La Corte ha dichiarato l ‘ inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, poiché non supportata dalla produzione del verbale di udienza, necessario per dimostrare il rispetto dei termini stabiliti dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., nonché della sentenza nella quale il magistrato ricusato avrebbe espresso le valutazioni censurate.
Avverso il provvedimento della Corte territoriale ricorre per cassazione COGNOME, tramite il suo difensore e procuratore speciale, deducendo:
2.1. Violazione degli artt. 36, 37, comma 2 e 38 cod. proc. pen., poiché all’istanza di ricusazione era allegata la sentenza della Corte di Cassazione del 12 gennaio 2022, con cui era stato accolto il ricorso della difesa dell ‘ COGNOME avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di appello di Catanzaro rispetto ad altra istanza di ricusazione proposta nei confronti di due componenti del collegio giudicante nel medesimo procedimento, cd. Rinascita Scott, allora pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in quanto ritenuti incompatibili avendo fatto parte del collegio del Tribunale che aveva emesso sentenza di primo grado nell’àmbito del procedimento cd. Nemea.
Allo stesso modo, l’istanza all’origine del presente giudizio mirava a ricusare un componente della Corte di appello che aveva emesso la sentenza Nemea; ne consegue che la documentazione prodotta era idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza della causa di ricusazione.
2.2. Vizio di motivazione per motivazione apparente in quanto la Corte territoriale ha rilevato la mancanza di documentazione e la pretesa intempestività dell’istanza, stabilendo che qualora della causa di ricusazione si prenda cognizione in udienza, la stessa deve essere proposta nei tre giorni successivi.
Osserva il ricorrente che la Corte non ha, tuttavia, spiegato se la questione sia sorta in udienza o sia stata sollevata dall’interessato fuori udienza.
L’o rdinanza censurata si pone in contrasto con i prìncipi affermati dalla Corte costituzionale e appare caratterizzata da un formalismo che svuota di contenuto le garanzie offerte a tutela della difesa.
2.3. Violazione degli artt. 37 cod. proc. pen., 111 commi 1 e 2 Cost. e 6 Cedu, poiché la declaratoria di inammissibilità dell’istanza per asserita intempestività è errata, in quanto non indica il momento da cui ha fatto decorrere il termine per la presentazione e non si confronta con le deduzioni difensive circa l’effettiva conoscenza della causa di ricusazione.
Secondo il ricorrente l’imparzialità del giudice deve essere garantita in senso soggettivo e oggettivo, come ha stabilito la Corte Edu, e una decisione che dichiari inammissibile l’istanza di ricusazione, in assenza di un esame concreto effettivo delle ragioni dedotte, priva la parte della possibilità di ottenere un giudice imparziale.
Di contro, le norme vanno interpretate in modo conforme alla Cedu e alla giurisprudenza per consentire un effettivo controllo della terzietà del giudice.
Il Procuratore generale presso questa Corte di legittimità ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricors o, in quanto la Corte di appello ha motivatamente ritenuto che l’istanza fosse inammissibile , poiché era stata prodotta in copia e la documentazione allegata non era idonea a comprovare l’esistenza di una causa di ricusazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che il processo risulta essere stato fissato ex art. 127 cod. proc. pen. e la difesa ha chiesto la trattazione orale , mentre l’art. 41 cod. proc. pen. prevede che in caso ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità la Corte decide ex art. 611 cod. proc. pen.
Al riguardo va comunque osservato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide nel merito l’istanza di ricusazione deve essere trattato nelle forme dell’udienza camerale partecipata, ove sia stato erroneamente fissato il suo esame con queste modalità, invece che con quelle del rito camerale non partecipato previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., se questa soluzione consente una più immediata decisione, in ragione del principio di economicità dei mezzi processuali e dell’assenza di ragioni di nullità di ordine generale o comunque deducibili dalle parti (Sez. 6, n. 47556 del 16/10/2013, Avanti, Rv. 257705-01).
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato, poiché il ricorrente si limita a reiterare nel merito le ragioni a sostegno dell’istanza di ricusazione e non si confronta con il decisum della Corte territoriale, che ha dichiarato l’inammissibilità della istanza di ricusazione, sul rilievo che alla stessa non erano allegati né i documenti idonei a dimostrare l’esistenza della causa di ricusazione né quelli a sostegno della tempestività della relativa istanza, che era onere del ricusante produrre e non del giudice ricusato o adìto acquisire.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché lamenta che la Corte avrebbe formulato una motivazione appa rente mentre l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei princìpi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 6, n. 4856 del
21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262052-01, in fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte di appello, pur disponendo degli atti del processo, irritualmente trasmessi dal giudice ricusato, aveva dichiarato inammissibile l’istanza per mancanza della documentazione a sostegno; negli stessi sostanziali termini: Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, COGNOME, Rv. 277654-01; Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279797-01; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281682-03; Sez. 5, n. 32091 del 29/05/2024, Tidu, Rv. 28678301).
In conclusione, è onere della parte istante effettuare la produzione documentale a supporto dell’istanza stessa .
Fermo quanto precede, nel caso in esame l’istanza di ricusazione , proposta personalmente dall’imputato con atto trasmesso dall’Ufficio matricola della casa circondariale, era da ritenersi inammissibile essendo stata alla stessa allegata solo una sentenza relativa all ‘istanza di ricusazione presentata nei confronti di altri giudici in totale assenza di elementi da cui desumere la data in cui la causa di ricusazione (partecipazione al collegio giudicante di un giudice che avrebbe dovuto astenersi con le specifiche ragioni a fondamento dell’istanza ) era stata conosciuta dalla parte onde verificarne innanzitutto la sua ritualità temporale.
La difesa, di contro, si limita a rassegnare un’ incertezza circa le modalità di presentazione dell’istanza che non ricorre e non rileva in questa sede, in quanto è certo che la richiesta non era autosufficiente, non essendo stata effettuata la necessaria selezione dei documenti rilevanti a suo supporto.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, fermi i decisivi rilievi sin qui esposti, va ricordato come questa Corte si sia già espressa in passato in ordine alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., 6 CEDU) e dei princìpi del giusto processo (art. 111 Cost.), nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell’udienza camerale, riconoscendo in particolare che, quanto all’art. 6 CEDU, ne è esclusa l’applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all’art. 111 Cost., rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, COGNOME COGNOME, Rv. 269896-01).
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche per genericità, cui consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma 3 marzo 2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME