Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50249 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 50249 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
vista la dichiarazione di ricusazione proposta da
COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
nell’ambito del procedimento n. 24863/23 pendente avanti la Corte di cassazione;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che NOME COGNOME, con dichiarazione pervenuta in cancelleria a mezzo di posta certificata in data 20 novembre 2023, ha dichiarato di ricusare il presidente e il relatore della Settima Sezione Penale della Corte di cassazion chiamata a giudicare del ricorso proposto dal COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 4 aprile 2022;
Rilevato che l’art. 38, comma 3, cod. proc. pen. espressamente prevede che «La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere»;
Considerato che la dichiarazione di ricusazione proposta dal COGNOME deve essere dichiarata inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in ragione della sua indeterminatezza;
Rilevato, infatti, che la dichiarazione non contiene né l’indicazione dei motivi della ricusazione, né l’allegazione dei documenti atti a comprovarne la fondatezza;
Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281682 – 03; Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, COGNOME, Rv. 277654 – 01; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, COGNOME, Rv. 262324);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 44, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la dichiarazione e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.