Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17632 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a LATIANO il 07/04/1967
NOME COGNOME nato a MESAGNE il 31/10/1972
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visti i ricorsi di COGNOME e NOME Margherita e la memoria presentata dalla comune dife previa critica rivolta alle ragioni della decisione di trasmettere il procedimento alla Settima Sez
richiede la trattazione ordinaria dello stesso, concludendo per l’accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
• Ritenuto che tutti i motivi di ricorsi dei ricorrenti, il primo (comune ad entrambi), afferent
motivazione e violazione di legge in ordine all’integrazione del delitto di resistenza a pubblico concorso tra loro, il secondo ed il terzo in ordine alla dedotta insussistenza del dolo richiesto
il quarto in ordine al nesso di causalità tra i fatti di resistenza e le lesioni del pubblico uffici mera riproduzione di profili di censura adeguatamente confutati dalla Corte di appello che: 1) q
condotta di entrambi (che la comune difesa tenta di analizzare distintamente senza prendere in condotta concorsuale contestata ad entrambi gli imputati e ben ricostruita dalla Corte di appello
fosse nell’immediatezza concordata tra i due, vedendo la Modesto impedire – anche attraverso l’oppo fisica posta in essere frapponendosi tra i militari e la porta – l’operazione di perquisizione
seguivano spinte da parte della donna e minacce da parte dell’uomo, azioni complessivamente t opporsi all’attività di polizia in atto; 2) quanto alle critiche in merito alla sussistenz soggettivo (secondo e terzo motivo), si rileva come le stesse risentono di una preclusa lettura p delle differenti condotte che la Corte di appello ha invece ricondotto, con motivazione logica lacune, ad unitaria volontà oppositiva; 3) quanto alla dedotta insussistente linearità causale tr oppositiva e le lesioni patite dal militare (quarto motivo), adeguata risulta la motivazione res di appello che ha evidenziato come, non solo la chiusura con più mandate della porta fos determinate delle lesioni, ma anche la presenza fisica della donna dietro l’infisso, condotta c complessivamente tesa ad ostacolare l’attività istituzionale che, pertanto, costituiva un perco tutt’altro che atipico rispetto alle lesioni provocate al militare;
rilevato che tutti i motivi di ricorso, tentano di accreditare una differente ricostruzione dei f a quella effettuata dalla Corte di appello, operazione preclusa nel giudizio di cassazione motivazione completa e logica;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025.