Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AMANTEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, revocando le sole statuizioni civili, la sentenza emessa il 30/06/2020 dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di NOME COGNOME imputato dei reati previsti dall’art.589 cod.pen. (capo A) dall’art.590 cod.pen. (capo B), nonché di quelli previsti dall’art.189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (capo C) – con la quale lo stesso era stato condanNOME alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il solo reato contestato al capo A), con contestuale dichiarazione di non doversi procedere per i reati contestati ai capi B) e C), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Era stato ascritto all’imputato di avere – nel percorrere a bordo della propria autovettura la INDIRIZZO – cagioNOME il decesso di NOME COGNOME; in particolare, all’imputato era stato ascritto di avere determiNOME l’evento per negligenza, imprudenza o imperizia e per un profilo di colpa specifica consistente nella violazione dell’art.148 del d.lgs. n.285/1992, avendo effettuato una azzardata manovra di sorpasso per effetto della quale NOME COGNOME, sopraggiungente dal lato opposto, aveva dovuto – a propria volta – operare una manovra di emergenza andando a invadere l’altra corsia all’interno della quale si trovava la vettura condotta da NOME COGNOME che, a causa dell’urto, aveva riportato lesioni mortali.
La Corte territoriale ha premesso la complessiva ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che l’identificazione del conducente della vettura che aveva cagioNOME il sinistro – che si era dato alla fuga dopo l’evento – COGNOME da ritenere provata alla luce del complesso degli elementi di prova raccolti, con specifico riferimento alle immagini tratte da une videocamera di sorveglianza installata presso una stazione di servizio sita a circa 900 metri dal luogo del sinistro e dalla quale il mezzo condotto dall’imputato era uscito poco prima dell’incidente.
La Corte ha quindi rigettato i motivi di appello inerenti alla corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, argomentando come l’ipotesi formulata nel capo di imputazione dovesse ritenersi adeguatamente riscontrata sulla base della testimonianza della persona offesa NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni rese nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari da NOME COGNOME; dichiarazioni idonee a provare che la responsabilità del sinistro era da ascrivere alla manovra operata da un fuoristrada che, nell’effettuazione di un sorpasso, aveva invaso l’opposta corsia di marcia costringendo lo stesso COGNOME a effettuare una manovra d’emergenza che era stata l’ultima causa del sinistro.
La Corte ha altresì ritenuto infondati i motivi di impugnazione tendenti a contestare l’identificazione dell’imputato quale conducente della vettura che avev provocato il sinistro.
Ha esposto che la sentenza di primo grado era giunta all’affermazione di responsabilità muovendo dalla certezza in ordine alla ripartenza della vettur condotta dal COGNOME anteriormente e non successivamente al verificarsi del fatto, sulla base dell’analisi incrociata degli orari e ritenendo che il passa dell’imputato sullo stesso punto a distanza di circa trenta minuti dal fatto dove essere spiegato come un secondo accesso sulla scena dell’incidente.
In particolare ha dedotto che il fatto che il COGNOME non potesse essere uscit dalla stazione di servizio quando l’incidente si era già verificato si ricavava da serie di elementi convergenti; specificamente, ha esposto che l’orario del sinist doveva essere collocato alle 14,15 e che le telecamere della stazione di servizio distante circa 900 metri dal luogo dell’incidente – avevano mostrato la vettura d COGNOME COGNOME dalla stessa alle 14,14; rilevando che la corretta taratura dell’orol – al di là della sfasatura di un’ora riconducibile all’ora legale – era stata ve al momento dell’acquisizione dei filmati; ha altresì esposto che – dall’esame del telecamere intorno all’orario 14,25 e dopo che la suddetta vettura aveva lasciat l’area di servizio – era stato riscontrato un movimento di persone attratte qualcosa che, verosimilmente, non poteva che essere l’incidente, elemento da cui desumere con certezza che la vettura condotta dal COGNOME COGNOME uscita dalla stazione prima del fatto; ha, infine, ritenuto non veritiera la circostanza rel all’incontro con NOME COGNOME COGNOME era giunto sul posto solo intorno alle 14,50 14,55, essendo quindi impossibile che il COGNOME COGNOME imbattendosi nell’incidente appena avvenuto – potesse avere interloquito con il suddetto; spiegandosi la circostanza con un successivo e ulteriore passaggio dell’imputato sul luogo del sinistro grazie a una RAGIONE_SOCIALE uscite laterali. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Infine, la Corte ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla manca concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e ha invece accolto la richiest di revoca RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili in favore di NOME COGNOME, essendo le ste accessorie a reato dichiarato prescritto sin dal primo grado di giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) e e), cod.proc.pen. – la nullità della sentenza per erronea applicazione degli a 129 e 530, comma 2, cod.proc.pen..
Ha dedotto che la vettura responsabile del sinistro non era stata identifica attraverso la targa ma solo tramite le videocamere di sorveglianza installat presso la stazione di servizio ubicata poco più a nord; ha dedotto ch l’affermazione in base alla quale nessun altro veicolo del genere era stato ripre sulla INDIRIZZO nel segmento temporale dell’incidente non poteva fa escludere che altri mezzi con caratteristiche simili potesse avere fatto ingresso uno degli accessi laterali presenti sulla via e dei quali la stessa sentenza impugn aveva dato atto.
Ha dedotto che la sentenza era da considerarsi illogica nella parte in cui avev ritenuto che l’imputato sarebbe poi torNOME sul luogo del sinistro per “fa riconoscere” non avendo certezza che ivi avrebbe incontrato qualcuno di propria conoscenza; assumendo che la possibilità che il COGNOME COGNOME torNOME sul luogo del sinistro doveva ritenersi impossibile alla luce di quanto dichiarato dal teste COGNOME in ordine alle condizioni concrete della strada.
Ha altresì esposto che la presenza di anomalie nel sistema di videosorveglianza era stata confermata dallo stesso tecnico incaricato dell manutenzione; circostanza, quella dell’anomalia, confermata dall’orario di arrivo dell’elicottero intravisto nelle immagini – collocabile alle ore 14,51 – atteso ch stesso, sulla base RAGIONE_SOCIALE testimonianza ivi riportate, non poteva essere giunto pri RAGIONE_SOCIALE ore 15,00; tutti elementi da cui desumere che l’orario di uscita del Rus dalla stazione di servizio non potesse coincidere con quello dell’incidente; dedotto che la sentenza avrebbe omesso di considerare il contenuto della testimonianza del COGNOME, quanto alla descrizione del mezzo responsabile del sinistro e in relazione ad altre affermazioni del teste, quale quella di non avere osserv il limite di velocità esistente sul tratto in questione e in riferimento alla ma identificazione precisa del mezzo medesimo da parte dello stesso COGNOME e del COGNOME, le cui dichiarazioni erano pure state poste alla base dell’affermazio di responsabilità.
Con il secondo motivo ha censurato – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuant generiche.
Ha dedotto che i giudici di merito avrebbero fatto una non corretta applicazione dei criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod.pen., anche alla luce d corresponsabilità del COGNOME nella causazione del sinistro nonché dell’incensuratezza e del corretto comportamento processuale dell’imputato.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le parti civili hanno depositato memoria, nella quale hanno concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, vertendosi – in punto di valutazione di responsabilità dell’odierno ricorrente – in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decis di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio pe cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità motivazione del provvedimento impugNOME, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultat organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003 Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266617).
Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto tendente a sollecitare un mero riesame in punto di fatto della ricostruzione degli even operata da parte dei giudici di merito e non ravvisandosi nel complessiv ragionamento probatorio dagli stessi seguìto alcun vizio manifesto di illogicità.
Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso – in via logicamen pregiudiziale – che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione og potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertam rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo s motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ra giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispett fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti dal testo impugNOME o da altri atti del processo, ove specificamente indicati motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabi (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre).
Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazio nello stretto merito RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, essendo preclusa in questa s la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una miglio capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non p sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrappor a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio rilevanza o attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/20 Messina, Rv. 235716).
Tanto premesso, le sentenze di merito – con affermazione, di fatto, rimasta priva di effettive censure nell’ambito del motivo di impugnazione – hanno univocamente individuato l’orario in cui si è verificato il sinistro alle ore 14,15 c del 10/01/2008; tanto sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal COGNOMECOGNOME riscontrat dall’esame dei tabulati telefonici, nelle quali lo stesso ha riferito di avere chia i Carabinieri e poi NOME COGNOME nei minuti susseguenti al sinistro.
4.1 Le decisioni di merito hanno altresì univocamente concluso – sulla base dell’esame del sistema di videosorveglianza installato presso una stazione di servizio collocata a circa un chilometro dal luogo dell’incidente – che, alle 14,11, un fuoristrada di colore verde compatibile con la descrizione operata dallo stesso COGNOME e dal COGNOME (in sede di informazioni testimoniali rese nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari e acquisite al fascicolo del dibattimento) aveva ivi fa ingresso per poi immettersi sulla strada statale nella direzione del mezzo che h poi causato l’incidente, alle ore 14,14; le sentenze di merito hanno altresì ritenu sulla scorta della testimonianza resa dal COGNOMECOGNOME che l’imputato avesse fatto p ritorno sul luogo dell’incidente intorno alle ore 15,00.
Va quindi rilevato che le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso non siano idonee a far ritenere perfezionata alcuna censura di palese illogicità.
In particolare, non è censurabile sotto tale profilo la valutazione operata d giudici di merito e in base alla quale l’imputato, dopo la manovra di sorpasso post all’origine del sinistro, avrebbe fatto ritorno sul luogo dell’incidente circa 35 minuti dopo; sul punto, il motivo di ricorso ha fatto riferimento ad alcune generiche dichiarazioni rese dal teste COGNOME in ordine all’impossibilità di fare ritorno sul p dell’impatto nel tempo stimato dai giudici di merito, ma tale affermazione non
tiene conto RAGIONE_SOCIALE affermazioni rese dal maresciallo COGNOME nel corso del primo grado di giudizio – analiticamente riportate nella sentenza del Tribunale di Lamezia – i base alle quali sulla strada erano presenti, da entrambi i lati, degli accessi la che permettevano la nuova immissione sulla strada statale,
4.2 Analoghe considerazioni devono essere operate a proposito dell’argomento difensivo inerente al dedotto sfasamento orario RAGIONE_SOCIALE registrazioni operate dalle videocamere di sorveglianza e che, sulla base della prospettazione contenuta nel motivo di ricorso, avrebbe dovuto indurre a collocare il passaggio dell’imputato presso la stazione di servizio non alle ore 14,14 (orario registra corrispondente alle 15,14 e non tarato sull’ora solare) bensì alle 14,40/14,50 cir e quindi in un momento posteriore rispetto al sinistro.
Sul punto, le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito non appaiono suscettibili di alcuna censura di illogicità; avendo le stesse fatto riferimen quanto emerso dall’istruzione dibattimentale e, in particolare, alle dichiarazioni NOME COGNOME, il quale all’epoca dei fatti lavorava presso la suddetta stazione servizio. Il quale ha riferito che il sistema poteva presentare unicamente qualch sfasatura di pochi minuti derivante da eventuali black out di corrente elettrica, prima dell’entrata in funzione del generatore del distributore, dichiarazioni conseguenza RAGIONE_SOCIALE quali appare meramente congetturale il ragionamento seguito nell’esposizione del motivo di ricorso in base al quale il sistema avrebbe subìto un sfasamento protratto sino a venticinque-trentacinque minuti, in modo da collocare alle 14,40-14,50 effettive il passaggio presso la stazione della vettura condot dall’imputato.
Mentre, ulteriormente, si denotano di carattere congetturale anche le deduzioni difensive inerenti all’inquadramento – nel sistema di videosorveglianza – dell’atterraggio di un elicottero presso il porto di Campora S.g. alle ore 14, assunto basato sul fatto che l’arrivo dell’ambulanza non sarebbe avvenuto prima RAGIONE_SOCIALE ore 15,00 e dal quale è stato quindi dedotto il suddetto sfasamento dell videocamere, anche sulla base RAGIONE_SOCIALE testimonianze rese dal COGNOME, medico del 118 sopraggiunto in sede di intervento, dal COGNOME, dalla COGNOME e dal COGNOME.
Sotto tale aspetto, le argomentazioni contenute nel motivo non si confrontano difatti con le puntuali e intrinsecamente coerenti argomentazioni contenute nella sentenza di appello; nelle quali è stato esposto che la deduzione difensiva in ordi all’orario di arrivo dell’ambulanza era da intendersi smentita dalla scheda intervento del mezzo di soccorso (facente riferimento alle ore 14,30 e sulla base di un orario collocabile, atteso il momento della chiamata, comunque non più tardi RAGIONE_SOCIALE 14,40) e quindi pienamente compatibile con il successivo arrivo dell’elisoccorso – ivi chiamato dal COGNOME – nell’orario desumibile dal sistema videosorveglianza.
Il motivo, altresì, non si confronta con altra congrua argomentazione contenuta nella sentenza di appello; nella parte in cui la stessa ha dato atto c subito dopo l’uscita del fuoristrada condotto dal COGNOME dalla stazione di servizio sulla base di quanto contenuto nella stessa consulenza tecnica redatta per conto della difesa, le immagini avevano permesso di accertare lo spostamento di persone presenti presso il distributore verso il guard rail, la cui attenzione era quindi stata attratta in coincidenza con il sinistro verificatosi immediatamente dopo.
4.3 Infine, nessuna censura di illogicità è formulabile in relazione al valutazione operata dai giudici di merito in ordine al contenuto della testimonianza resa dal COGNOME sulla dinamica del sinistro.
Sul punto, va richiamato il consolidato principio in forza del quale l valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti version interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, rivalutabile in sede di legittimità salvo il controllo sulla congruità e logicità motivazione; difatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di pro devoluto insindacabílmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazio apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Supr (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
Pertanto va ritenuta non censurabile sotto il profilo della illogicità – alla dei predetti principi – l’identificazione, operata dal teste, del fuoristrada cond dall’imputato con quello all’origine del sinistro attesa la compatibilità tra il c “scuro” descritto dal COGNOME (nonché dal COGNOME) con quello verde del mezzo; mentre le ulteriori argomentazioni inerenti alla testimonianza dello stesso COGNOME attengono a elementi di dettaglio ovvero al superamento da parte del teste dei limiti di velocità insistenti sulla strada e quindi ad argomenti tutto inidonei a inf sul nucleo centrale e rilevante del narrato.
Deve altresì ritenersi manifestamente infondato anche il motivo riguardante la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62b1s cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato
incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia cont anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pe considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere i esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevale ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed a modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente); tutto ciò ferm restando che – come riconosciuto nella sentenza di annullamento con rinvio – è illegittima la motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare, il giudizi di insussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d’impugnazione (Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, COGNOME, Rv. 245336; Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora, Rv. 259762).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sull’assenza dei presupposti per la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche sull scorta della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne l’applicazione nonché, con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice di primo grado, in relazione alla gravità oggettiva del fatto e alla particolare riprovevole della condotta dell’imputato che si è allontaNOME senza prestare soccorso (fatt posto alla base RAGIONE_SOCIALE originarie imputazioni contestate ai sensi dell’art.189, comm 6 e 7, C.d.s.), tornando poi sul luogo per precostituirsi un alibi.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senz versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrent va condanNOME al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Il ricorrente – in solido con il responsabile civile – va altresì condanNOME pagamento RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE nonché, in solido con il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione spese sostenute dalle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in questo giudizio di legittimità, che liquida euro 4.114,90, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente