Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15939 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15939 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 263/2025
NOME COGNOME
UP – 20/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 22873/2024
Martino COGNOME
NOME Di NOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME Salvatore nato a Pompei il 18/03/1980 avverso la sentenza del 07/03/2024 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna emessa nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo e secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle gravi lacune motivazionali riguardanti sia la sentenza di primo grado, che quella di appello. In particolare, il ricorrente rappresenta che la ricostruzione dell’inseguimento da parte dei Carabinieri presentava delle insanabili contradizioni, posto che la descrizione resa dagli operanti era risultata del tutto difforme dalle riprese video acquisite in atti. L’autovettura del ricorrente , infatti, non risultava esser transitata lungo
il tracciato indicato dai Carabinieri ma, nonostante tale evidenza, i giudici di merito confermavano la ricostruzione dei fatti.
2.2. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
I primi due motivi di ricorso attengono alla ricostruzione del fatto a seguito della visione del filmato estrapolato da una telecamera di sorveglianza. Nell’iniziale descrizione della condotta, i Carabinieri avevano fornito indicazioni stradali che, effettivamente, risultavano imprecise, posto che la ripresa video consentiva di collocare in un diverso tratto stradale il transito dell’autovettura del ricorrente.
Tale discrepanza, tuttavia, ha trovato logica giustificazione, posto che i militari, chiamati a chiarire tale aspetto, hanno dato atto dell’errore compiuto nell’indic azione delle strade ove l’imputato si era sottratto al controllo, dandosi alla fuga, fornendo anche una motivazione dell’errore, dipeso dal fatto che il capopattuglia, avendo preso da poco servizio a Boscoreale, non aveva una piena conoscenza dei luoghi e aveva confuso l’intersezione tra due vie.
Orbene, rispetto a tale dato deve ritenersi che fosse originariamente infondata l’eccezione di nullità, per omessa motivazione, riferita alla sentenza di primo grado, come pure manifestamente infondata è la censura rivolta alla sentenza di appello che, con motivazione di merito incensurabile in questa sede, ha ribadito la correttezza della ricostruzione dei fatti. I motivi di ricorso, pertanto, si risolvono nella riproposizione di una questione in fatto già ampiamente esaminata e risolta nei precedenti gradi di giudizio.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la questione concernente l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche non risulta esser stata dedotta con l’appello e, quindi, non è ravvisabile neppure il vizio motivazionale. In ogni caso, dalle sentenze di merito non emergeva alcun elemento idoneo a far ritenere l’attenuata gravità del fatto, né il ricorrente ha formulato censure specifiche a tal riguardo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME Di NOME