Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PORTOGRUARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME e le memorie difensive successivamente pervenute, Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicita ragioni del suo convincimento, ritenendo che: a) la casella di posta elettronica e i numeri d telefono utilizzati per le trattative truffaldine risultano intestati all’imputato, anche bene dell’assegno; b) la giustificazione resa dall’imputato in merito all’attività di compravendita automobili avviata con tale COGNOME Alain rende evidente che questi fosse consapevole, all’atto di apertura dei conti correnti e delle utenze telefoniche a proprio nome, della funzionalizzazione della propria azione ad una più ampia progettazione delittuosa, tanto più se si considera che il COGNOME non ha fornito alcuna spiegazione di quale fosse la ragione per cui, in esecuzione delle direttive del COGNOME, prelevava denaro e firmava passaggi di proprietà;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli eleme di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente