Ricostruzione dei fatti e limiti del ricorso in Cassazione: un’analisi pratica
Quando una sentenza di condanna viene impugnata, quali sono i limiti entro cui la Corte di Cassazione può riesaminare il caso? Una recente ordinanza chiarisce un principio fondamentale: la Corte non può procedere a una nuova ricostruzione dei fatti. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni, spiegando perché un ricorso basato sulla rivalutazione delle prove è destinato all’inammissibilità.
Il caso: una condanna per truffa e il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo aveva portato alla condanna. Secondo la difesa, la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito era errata e doveva essere rivista.
Gli elementi a carico dell’imputato
La condanna si basava su una serie di elementi probatori ritenuti concordanti:
1. Intestazione di utenze e email: La casella di posta elettronica e i numeri di telefono utilizzati per le trattative truffaldine erano intestati direttamente all’imputato.
2. Beneficiario di pagamenti: L’imputato risultava anche essere il beneficiario di un assegno collegato all’operazione illecita.
3. Giustificazioni non credibili: La spiegazione fornita dall’imputato, relativa a una presunta attività di compravendita di auto con un socio, è stata giudicata inverosimile. Anzi, ha rafforzato la convinzione dei giudici che egli fosse pienamente consapevole della finalità delittuosa delle sue azioni, come l’apertura di conti correnti e l’attivazione di utenze telefoniche.
4. Mancanza di spiegazioni: L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile del motivo per cui, su direttiva del presunto socio, prelevava denaro e firmava documenti per passaggi di proprietà.
La decisione della Corte di Cassazione e il divieto di una nuova ricostruzione dei fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte Suprema è un ‘giudice di legittimità’, non un ‘giudice di merito’. Ciò significa che il suo compito non è quello di stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che il motivo del ricorso non era consentito dalla legge perché mirava a ottenere una ‘inammissibile ricostruzione dei fatti‘ attraverso criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘esente da vizi logici e giuridici’, avendo spiegato chiaramente le ragioni del proprio convincimento.
I giudici supremi hanno ribadito che esula dai loro poteri effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, citando a supporto un consolidato orientamento delle Sezioni Unite. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’ordinanza conferma che un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve concentrarsi su eventuali errori di diritto (es. un’errata interpretazione di una norma) o su vizi logici manifesti della motivazione (es. una contraddizione insanabile), ma non può chiedere alla Corte di rivalutare le prove a proprio piacimento. La conseguenza di un ricorso che viola questo principio è una dichiarazione di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, compiti che non spettano alla Corte di Cassazione, la quale agisce solo come giudice di legittimità.
Qual è la differenza tra giudice di merito e giudice di legittimità?
Il giudice di merito (Tribunale, Corte d’Appello) valuta le prove e accerta i fatti. Il giudice di legittimità (Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per la condanna nei gradi di merito?
La condanna si è basata su più elementi: l’intestazione all’imputato delle utenze telefoniche e dell’email usate nella truffa, il fatto che fosse beneficiario di un assegno, e la sua incapacità di fornire una spiegazione credibile del suo coinvolgimento, in particolare del perché prelevasse denaro e firmasse atti per conto di un’altra persona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTOGRUARO il 05/02/1961
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME e le memorie difensive successivamente pervenute, Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicita ragioni del suo convincimento, ritenendo che: a) la casella di posta elettronica e i numeri d telefono utilizzati per le trattative truffaldine risultano intestati all’imputato, anche bene dell’assegno; b) la giustificazione resa dall’imputato in merito all’attività di compravendita automobili avviata con tale Valle Alain rende evidente che questi fosse consapevole, all’atto di apertura dei conti correnti e delle utenze telefoniche a proprio nome, della funzionalizzazione della propria azione ad una più ampia progettazione delittuosa, tanto più se si considera che il COGNOME non ha fornito alcuna spiegazione di quale fosse la ragione per cui, in esecuzione delle direttive del Valle, prelevava denaro e firmava passaggi di proprietà;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli eleme di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente