Ricostruzione dei fatti in Cassazione: i limiti del ricorso
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si riesaminano le prove, ma quello di un organo di legittimità che controlla la corretta applicazione della legge. Un caso di riciclaggio di un veicolo industriale ha fornito l’occasione per sottolineare come un ricorso basato su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella stabilita dai giudici di merito sia destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso: Un Autocarro con Telaio Alterato
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di cui all’art. 648-bis del codice penale (riciclaggio). L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ostacolato l’identificazione della provenienza illecita di un autocarro. Secondo quanto accertato nei gradi di merito, l’uomo aveva acquistato il veicolo nel 2011, omettendo di registrarne il passaggio di proprietà. Successivamente, nel 2013, dopo averlo venduto a un cittadino straniero, ne aveva richiesto la cancellazione delle targhe per esportazione.
L’elemento cruciale, tuttavia, è emerso quando il veicolo, rinvenuto nella sua disponibilità, presentava evidenti segni di alterazione del telaio. Il numero identificativo era stato sostituito con quello di un altro autocarro, legittimamente acquistato dallo stesso imputato in un periodo vicino a quello del furto del primo mezzo. Questi elementi hanno costituito la base per la sua condanna da parte della Corte d’Appello.
Il Ricorso in Cassazione e la contestata Ricostruzione dei fatti
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza d’appello. La difesa ha tentato di offrire una lettura alternativa delle prove, come i certificati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), sostenendo che non dimostrassero la sua colpevolezza. In sostanza, il ricorso chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare gli stessi elementi di prova già esaminati dai giudici di merito, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo chiaro i confini del proprio giudizio. I giudici supremi hanno sottolineato che il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione delle prove si traduce in una richiesta di ricostruzione dei fatti, attività che esula dai poteri della Corte. Il giudice di legittimità, infatti, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare se la motivazione di quest’ultimo sia immune da vizi logici o giuridici.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente collegato una serie di indizi gravi, precisi e concordanti: l’omessa registrazione, la successiva richiesta di cancellazione per esportazione e, soprattutto, la prova schiacciante dell’alterazione del numero di telaio. Questi elementi, nel loro complesso, giustificavano pienamente l’affermazione di responsabilità. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo che la condanna diventi definitiva, ma anche che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La pronuncia rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione, non sul semplice disaccordo con l’interpretazione delle prove data dai giudici che hanno esaminato il caso nel merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso non può mirare a una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. La valutazione delle prove e degli elementi fattuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tribunale e corte d’appello).
Quali elementi hanno portato alla conferma della responsabilità dell’imputato nel caso specifico?
La responsabilità è stata confermata sulla base di diversi elementi valutati dal giudice di merito: l’omessa registrazione del passaggio di proprietà del veicolo, la successiva cancellazione delle targhe per esportazione, e soprattutto il ritrovamento dell’autocarro nella sua disponibilità con un numero di telaio alterato e sostituito con quello di un altro veicolo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 266 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a BRONTE il 18/03/1980
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME AntonioCOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 6 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere u inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) dai certificati della PRA, l’uno datat novembre 2011 e l’altro 26 novembre 2011, non è dato evincere che l’acquisto dell’autocarro da Piacenti Francesca sia avvenuto nello spazio di tempo compreso tra il 21 e il 26, in quanto certificato del 26 si limita ad attestare la cessazione della circolazione per esportazione c formalità richiesta da soggetto non intestatario; b) l’imputato, dopo aver acquistato l’autoc nel 2011, ha omesso, quindi, di registrare il passaggio di proprietà alla PRA, provvedendo po a novembre 2013, ad annotare la cancellazione delle targhe, dopo la vendita ad un cittadino libico; c) la circostanza che l’autocarro sia stato rinvenuto nella disponibilità dell’imput segni di alterazione del telaio, a dicembre 2013, è elemento di prova della sua responsabilità merito alla ricezione del mezzo di provenienza furtiva, ma anche della sostituzione del numer di telaio con uno riconducibile ad altro autocarro, dal ricorrente acquistato in epoca pross al furto;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli el di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore