Ricostruzione dei Fatti: Perché la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il caso in esame, riguardante una condanna per rapina e lesioni, offre un chiaro esempio di come sia preclusa alla Suprema Corte qualsiasi possibilità di procedere a una nuova ricostruzione dei fatti. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni, sottolineando i limiti del ricorso in Cassazione.
Il Caso: Condanna per Rapina Aggravata e Lesioni
Due individui sono stati condannati nei gradi di merito per i reati di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di una donna. La condanna si basava su un solido impianto probatorio, confermato dalla Corte d’Appello.
La dinamica dell’aggressione
La vittima ha fornito una narrazione dettagliata degli eventi, affermando di essere stata colpita con una pietra e una tavoletta di legno. Il suo racconto ha trovato plurimi riscontri, tra cui le dichiarazioni rese dal personale di polizia giudiziaria intervenuto e un certificato del Pronto Soccorso che attestava lesioni compatibili con la condotta descritta. Un elemento decisivo per l’identificazione degli aggressori è stata la targa del veicolo da loro utilizzato, fornita dalla stessa persona offesa, che ha permesso di risalire al proprietario.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva ritenuto la testimonianza della vittima pienamente attendibile, respingendo le argomentazioni della difesa. In particolare, i giudici avevano escluso la necessità di ascoltare la vittima come ‘teste assistito’, poiché il procedimento a suo carico per un’altra vicenda era stato archiviato. Inoltre, avevano considerato le lievi discrepanze tra le deposizioni rese in momenti diversi come una conseguenza del tempo trascorso, non sufficiente a minare la credibilità complessiva del racconto.
I Motivi del Ricorso e la Contestazione della Valutazione Probatoria
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando la correttezza della motivazione della sentenza di condanna. Il loro obiettivo era ottenere una rivalutazione delle prove e, di conseguenza, una diversa ricostruzione dei fatti. Sostanzialmente, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di interpretare gli elementi probatori in modo differente da come avevano fatto i giudici di merito, al fine di giungere a una conclusione assolutoria.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Ruolo del Giudice di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ribadendo con fermezza i confini del proprio sindacato. I giudici supremi non possono sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso non evidenziava vizi logici o giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, ma mirava a ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Questo tipo di attività è precluso in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata esente da vizi, in quanto ha esplicitato chiaramente le ragioni del convincimento del giudice, basandosi su una pluralità di elementi convergenti:
1. Credibilità della vittima: Supportata da riscontri oggettivi (certificato medico) e testimoniali (dichiarazioni della polizia).
2. Prove della presenza sul posto: L’identificazione tramite la targa del veicolo ha costituito una prova schiacciante.
3. Coerenza del quadro probatorio: Le lievi discrepanze nel racconto della vittima sono state logicamente giustificate con il passare del tempo.
4. Corretta qualificazione giuridica: È stata esclusa la possibilità di riqualificare il reato di lesioni in rissa, data l’assenza di due gruppi contrapposti con volontà di aggressione reciproca.
Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Dessimone, n. 6402/1997), la Corte ha ricordato che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le conclusioni
La decisione consolida il principio secondo cui il giudizio di Cassazione è un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non un terzo grado di giudizio sui fatti. Chi intende ricorrere in Cassazione non può limitarsi a proporre una propria versione dei fatti, ma deve dimostrare che la motivazione del giudice precedente è manifestamente illogica, contraddittoria o viola specifiche norme di legge. In assenza di tali vizi, la valutazione operata nei gradi di merito diventa insindacabile. La conseguenza per i ricorrenti è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, verificando la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può effettuare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Perché la testimonianza della vittima è stata considerata attendibile nonostante alcune discrepanze?
La testimonianza è stata ritenuta attendibile perché le discrepanze tra le dichiarazioni rese in momenti diversi sono state attribuite al lasso di tempo intercorso e considerate non così rilevanti da inficiare la credibilità complessiva. Inoltre, il suo racconto ha trovato solidi riscontri in altri elementi, come le dichiarazioni degli agenti di polizia e il certificato medico.
In quali casi un reato di lesioni può essere distinto da una rissa?
Secondo l’ordinanza, il reato di lesioni si distingue dalla rissa perché in quest’ultima deve essere presente una contrapposizione tra due gruppi che agiscono con la volontà reciproca di attentare all’incolumità altrui. Nel caso di specie, mancava l’evidenza di due gruppi contrapposti, configurandosi quindi un’aggressione unilaterale qualificabile come lesioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 22/08/1992 030 COGNOME nato a WARRI( NIGERIA) il 20/12/1982
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME Francis e NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli art co.3, n.1 e 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione divers quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giur esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) il procedimento che vedev indagata l’odierna persona offesa è stato archiviato e, pertanto, la stessa non necessita essere escussa con le modalità del c.d. teste assistito; b) la narrazione dei fatti esposta vittima trova plurimi riscontri sia nelle dichiarazioni dei testi di p.g., sia nel cert Pronto Soccorso, il quale ha attestato delle lesioni compatibili con la condotta tenuta da imputati che l’hanno colpita con una pietra e poi con una tavoletta di legno rinvenuta nel lu dell’aggressione; c) ulteriore prova della presenza degli imputati sul luogo dei fatti è o dalla macchina a bordo della quale gli stessi viaggiavano e di cui la persona offesa ha fornito targa, consentendo di risalire al legittimo proprietario; d) la discrepanza tra quanto r dalla vittima in sede di incidente probatorio e quanto riferito in dibattimento è frutto de di tempo intercorso tra le due deposizioni, ma non si tratta di una imprecisione che vale escludere l’attendibilità delle dichiarazioni; e) il reato di lesioni non può essere riqualifi delitto di rissa posto che non è dato ravvisare la presenza di due gruppi contrapposti c abbiano agito con la volontà di attentare all’altrui incolumità;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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