Ricostruzione dei fatti: quando l’ipotesi alternativa non basta per l’assoluzione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale nel processo penale: per contestare una condanna, non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti meramente plausibile. L’ipotesi alternativa deve essere inconfutabile e basata su elementi concreti emersi nel processo. In caso contrario, il ricorso che si limita a criticare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito è destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. L’imputato era accusato di aver aggredito una donna di età superiore ai 65 anni, strappandole con violenza la borsa dal braccio e facendola cadere a terra. L’aggressione aveva causato alla vittima escoriazioni e un trauma contusivo.
Le indagini si erano concentrate sull’imputato grazie a un solido quadro indiziario composto da più elementi:
* La testimonianza dettagliata della persona offesa.
* Il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima.
* Le immagini di un sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale vicino, dalle quali il personale di Polizia Giudiziaria aveva riconosciuto l’imputato.
* Una perquisizione domiciliare che aveva permesso di ritrovare, nella stanza dell’imputato, abiti (un giubbotto nero e una camicia a quadri) corrispondenti a quelli descritti dalla vittima come indossati dall’aggressore.
Il Ricorso in Cassazione e la corretta ricostruzione dei fatti
Nonostante le condanne nei primi due gradi di giudizio, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava la valutazione, ritenuta illogica e incongruente, degli elementi di prova a carico dell’imputato. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe considerato adeguatamente la possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa non evidenziavano una reale ‘manifesta illogicità’ della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse obiezioni già esaminate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: in sede di legittimità, non è possibile una nuova valutazione del materiale probatorio. Per far valere l’esistenza di un ‘ragionevole dubbio’, la ricostruzione dei fatti alternativa proposta dall’imputato deve essere ‘inconfutabile’ e non semplicemente un’ipotesi alternativa a quella accertata dai giudici. Tale dubbio, inoltre, deve fondarsi su elementi sostenibili e concreti emersi nel processo, non su congetture o mere supposizioni.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva costruito la propria decisione su una pluralità di prove convergenti: la querela, le dichiarazioni della vittima, il rinvenimento degli abiti e i riconoscimenti (sia quello della vittima che quello degli operatori di polizia). Di fronte a un quadro probatorio così solido e coerente, la mera prospettazione di una dinamica alternativa, senza prove concrete a supporto, non è stata ritenuta sufficiente a incrinare il giudizio di colpevolezza.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la rigidità dei limiti del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La decisione sottolinea che per smontare una condanna non basta seminare il dubbio con ipotesi alternative; è necessario che la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa sia così forte e supportata da dati processuali da rendere la motivazione del giudice manifestamente illogica e insostenibile. Un monito per le strategie difensive: la critica alla valutazione delle prove deve basarsi su vizi logici evidenti e non su una semplice rilettura degli elementi a disposizione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’imputato si è limitato a riproporre doglianze sui fatti e sulla valutazione delle prove, attività non consentita in sede di Cassazione, senza evidenziare una reale e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza precedente.
Quali erano le prove principali alla base della condanna?
La condanna si basava su un insieme di prove convergenti: la querela e le dichiarazioni della persona offesa, il riconoscimento fotografico da parte della vittima, il rinvenimento di abiti corrispondenti alla descrizione durante una perquisizione e l’individuazione dell’imputato da parte della Polizia Giudiziaria tramite le immagini di videosorveglianza.
Cosa deve dimostrare un imputato perché la sua ricostruzione alternativa dei fatti sia presa in considerazione in Cassazione?
Secondo la Corte, la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dall’imputato per sollevare un ragionevole dubbio deve essere inconfutabile e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta valida dai giudici. Deve fondarsi su elementi sostenibili e concreti acquisiti al processo, non su mere ipotesi o congetture.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44214 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il 26/03/1972
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0
NOME NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna pronunciata dal Gip del Tribunale di Agrigento del 24.10.2023 per i reati di cui agli artt. 110,624 bis comma 2 e 582,585 in relazione all’art. 576 cod. pen. commesso in Porto Empedocle il 4.06.2023 perché si impossessava di una borsa che sottraeva con violenza a Butera NOME, di età superiore a 65 anni, strappandola dal braccio e colpendola a sul pett facendola rovinare a terra tanto da procurarle una escoriazione al ginocchio sinistro e un trauma contusivo alla mano sinistra.
L’imputato a mezzo del difensore di fiducia deduce vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità e alla valutazione illogica e incongruente del quadro indiziar costituito dalla testimonianza della persona offesa, dal riconoscimento fotografico cartolare dalle videoriprese.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non solo in realtà è costitui da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatori non consentita in sede di legittimità ma reitera i motivi già dedotti in appello cui la distrettuale ha dato ampia logica e coerente risposta a fol 3, 4 e 5 .Ha in particolare sulla b degli elementi probatori escluso una diversa ricostruzione del fatto in contestazione argomentando dal contenuto della querela e dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dal riscontro ottenuto in sede di perquisizione domiciliare, presso la stanza della struttura de Suore Agostiniane, dove sono stati rinvenuti capi di abbigliamento descritti nell’immediatezza dalla Butera, come quelli indossati dall’autore della condotta criminosa, in specie un giubbot nero ed una camicia a quadri appartenente all’imputato. La Corte territoriale ha poi completato e argomentato la ricostruzione dei fatti sulla base del riconoscimento fotografico operato dal persona offesa e della individuazione effettuata il 7.06.2023 nei pressi della tabaccheria Pullar da personale della PG che riconosceva nell’imputato l’uomo ripreso dalle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE.
Va ribadito il principio che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illo della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza d ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativ quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatt reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, c desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibil (Sez. 2 n. 3817 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 278237 – 01) ·
4.Segue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 21.11..2024