Ricostruzione dei fatti in Cassazione: i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui poteri della Corte di Cassazione e sui limiti dei motivi di ricorso. Il principio chiave riguarda l’impossibilità di richiedere in sede di legittimità una nuova ricostruzione dei fatti, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di merito. Analizziamo la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
Il caso: un ricorso contro la condanna per lesioni aggravate
Un imputato, ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate sia in primo grado che in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa lamentava principalmente vizi di motivazione della sentenza di secondo grado, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare le prove e, di conseguenza, nell’affermare la sua responsabilità penale e la sussistenza di un’aggravante.
I motivi del ricorso e il tentativo di nuova ricostruzione dei fatti
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti:
1. L’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale.
2. Un analogo difetto motivazionale relativo alla sussistenza dell’aggravante del reato.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare il materiale probatorio e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo approccio, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità.
Il ruolo della Corte di Cassazione
È fondamentale ricordare che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si riesamina l’intero processo. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono compiti esclusivi dei tribunali di primo e secondo grado.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 31267/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che entrambi i motivi presentati dalla difesa non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, miravano a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti”, proponendo criteri di valutazione delle prove diversi da quelli, logicamente validi, adottati dal giudice di merito.
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997): esula dai poteri della Corte di Cassazione procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La valutazione di tali elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza conferma un caposaldo del nostro sistema processuale: non si può utilizzare il ricorso per Cassazione come un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei due gradi di merito. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici di violazione di legge o difetti logici manifesti nella motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione delle prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile è non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non ha il potere di effettuare una nuova ‘ricostruzione dei fatti’ o una ‘rilettura’ degli elementi di prova. Questo compito è riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Per quale motivo un ricorso può essere dichiarato inammissibile in Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, tende a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, anziché denunciare specifici vizi di violazione di legge o difetti logici e giuridici della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31267 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
eg3
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, ed il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il medesimo difetto motivazionale, con riferimento alla dichiarata sussistenza dell’aggravante del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 7 e seguenti);
2.1 Rilevato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi concreti della fattispecie posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore, Il Presidente