Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 20/12/2023 la Corte di appello di Napoli riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 25/3/2019 dal Tribunale di Torre Annunziata, confermando la condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente agli anni di imposta 2011 e 2012.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputata, contestando l’affermazione di responsabilità, oltre all’erronea e superficiale valutazione delle prove, con particolare riguardo ad un incendio che avrebbe colpito i locali della società. E’ censurato, ancora, il trattamento sanzionatorio.
2.1. Rilevato che le censure sono state ribadite con memoria.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché sviluppato in termini del tutto generici, meramente assertivi e privi di un effettivo contenuto; non si ravvisa, inoltre, alcun confronto con la sentenza impugnata, pur estesa, della quale, infatti, non è citato neppure un passaggio, né valutata alcuna considerazione.
La doglianza, pertanto, trascura del tutto che la Corte di appello ha confermato la responsabilità dell’COGNOME con una motivazione congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha ampiamente riscontrato la responsabilità dell’imputata quanto agli anni 2011 e 2012; ha affrontato il tema dell’incendio del 25/3/2009, motivandone l’irrilevanza quanto agli illeciti riscontrati; ha esaminato tutte le risultanze istruttorie, a muovere dalle movimentazioni bancarie. Un solido e rigoroso percorso argomentativo, dunque, che il generico ricorso non scalfisce affatto; ciò, peraltro, anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, comprensivo del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della -Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il GLYPH sigliere estensore GLYPH
Il Presidente