Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Bronte il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata a Giussano il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Seregno il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata a Giussano il DATA_NASCITA, avverso il decreto del 14/11/2019 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei
ricorsi;
letta la memoria con motivi nuovi depositata dal difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Monza, in data 14 giugno 2018, aveva applicato a COGNOME NOME le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e della confisca di beni mobili ed immobili ritenuti a lui riconducibili quand’anche intestati a terzi.
Ricorrono per cassazione, nella qualità di terzi interessati e con distinti atti, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1. COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME con atto cong iunto, deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della confisca relativamente a 2 immobili siti in Barlassina, INDIRIZZO, a loro intestati, senza tenere cont delle allegazioni difensive volte a provare la non riconducibilità dei beni al proposto COGNOME NOME NOME la legittimità degli acquisti effettuati dai ricorrenti, non sproporzion alle loro capacità economiche.
In premessa, i ricorrenti evidenziano che il decreto impugnato non era stato notificato al loro difensore di fiducia, sicché la conoscenza di esso – con ciò che ne consegue sulla tempestività del ricorso – si assume intervenuta solo con la notifica, in data 5 marzo 2024, dell’ordinanza di !:;gombero degli immobili oggetto di confisca.
2.2. COGNOME NOME e COGNOME NOME, con atto congiunto, deducono argomenti comuni ai primi due ricorrenti relativamente agli immobili loro intestati ed oggetto del provvedimento ablativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti tardivamente.
La conoscenza, in capo a tutti gli odierni ricorrenti, del provvedimento di conferma della confisca impugnato in questa sede, non può farsi risalire all’ordinanza di sgombero degli immobili del 5 marzo 2014, bensì alla notifica del decreto di citazione che la Corte di appello di Milano, in data 4 marzo 2022 (con deposito 11 giugno 2022) ha emesso in sede di giudizio di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 22 settembre 2020, su ricorso proposto da altri soggetti aventi la qualità di terzi interessati assimilabile, in quanto parenti o affini proposto, a quella dei ricorrenti.
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In quel giudizio di rinvio aveva partecipato il ricorrente COGNOME NOME e la relativa citazione era stata notificata a tutti gli interessati, tra i quali gli altri ricorrenti diversi da COGNOME NOME, come risulta dal testo del provvedimento in atti (fg. 4).
Dalla data delle notificazioni inerenti al giudizio di rinvio (l’ultima effettu 10.11.2021) o, in ogni caso, dalla data del deposito di quel decreto (1 giugno 2022) che i ricorsi non menzionano e che risulta notificata agli interessati, decorreva il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, che risulta maturato.
Solo per completezza, si osserva, comunque’ che il decreto impugnato ha offerto congrua motivazione in ordine alla riconducibilità al proposto COGNOME NOME dei beni intestati ai suoi parenti ed affini odierni ricorrenti, sicché le loro doglia ineriscono non a violazioni di legge ma a vizi della motivazione non deducibili in questa sede.
Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi – che si estende ai motivi nuovi a sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen – consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.