Ricorso Tardivo: Conseguenze del Mancato Rispetto dei Termini per l’Impugnazione
Nel sistema giuridico, il rispetto dei termini processuali non è una mera formalità, ma un pilastro fondamentale che garantisce la certezza del diritto e il corretto svolgimento della giustizia. Un ricorso tardivo, ovvero presentato oltre la scadenza fissata dalla legge, può avere conseguenze definitive per l’esito di una causa. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come anche un ritardo di pochi giorni possa precludere l’accesso al giudizio di merito, rendendo una condanna definitiva.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. La Corte di Appello, pur rideterminando la pena, aveva confermato la sua responsabilità penale. La sentenza d’appello è stata pronunciata il 19 marzo 2024, con un termine per il deposito delle motivazioni fissato al 20 giugno 2024. Le motivazioni sono state effettivamente depositate il 17 giugno 2024, quindi entro i termini previsti.
Il Calcolo dei Termini e il Ricorso Tardivo
Qui si concentra il nodo cruciale della vicenda. La legge prevede un termine di 45 giorni per presentare ricorso per Cassazione, che decorre dal deposito della sentenza. In questo caso, il calcolo è il seguente:
* Data di decorrenza: 17 giugno 2024 (data di deposito della sentenza).
* Scadenza teorica: Il 45° giorno sarebbe caduto il 4 agosto 2024.
* Sospensione feriale: Poiché la scadenza cadeva nel ‘periodo feriale’ (1-31 agosto), il termine è stato sospeso e posticipato.
* Nuova scadenza: La scadenza finale è slittata al 4 settembre 2024.
Nonostante questa proroga, la difesa dell’imputato ha depositato il ricorso per cassazione soltanto il 6 settembre 2024, ovvero due giorni dopo il termine ultimo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio del Ricorso Tardivo
La Corte di Cassazione, rilevato il ritardo, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione è stata presa senza particolari formalità procedurali, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, che consente una definizione rapida per i ricorsi manifestamente inammissibili.
Oltre a vedere il proprio ricorso respinto, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono state lineari e si sono basate su un mero calcolo matematico dei tempi. La legge stabilisce termini perentori per le impugnazioni, il cui mancato rispetto costituisce una causa di inammissibilità che preclude ogni esame nel merito delle doglianze. Il fatto che il ricorso sia stato presentato il 6 settembre, anziché entro il 4 settembre, ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha semplicemente applicato le norme sulla decorrenza e sulla sospensione feriale dei termini, constatando in modo oggettivo il ricorso tardivo.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel diritto processuale, la forma è sostanza. Il rispetto rigoroso dei termini è un requisito imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa. Un ritardo, anche minimo, può compromettere irrimediabilmente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice superiore. Il caso in esame funge da monito sull’importanza di una gestione attenta e precisa delle scadenze processuali, le cui conseguenze possono essere la cristallizzazione di una sentenza di condanna e l’imposizione di ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché era un ricorso tardivo, cioè presentato due giorni dopo la scadenza del termine ultimo per l’impugnazione.
Come ha inciso la sospensione feriale dei termini sul caso?
La scadenza originaria cadeva nel mese di agosto, durante il periodo feriale. Questo ha causato la sospensione e il posticipo del termine al 4 settembre. Tuttavia, l’appellante ha comunque depositato il ricorso in ritardo.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’imputato?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4711 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 13/01/1985
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato;
Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto:
la sentenza impugnata è stata pronunciata il 19 marzo 2024, con scadenza termine assegnato dal giudice al 20 giugno 2024;
il deposito della sentenza è tempestivo alla data del 17 giugno 2024;
la sentenza, emessa all’esito del giudizio cartolare, è stata comunicata in data 22 marzo 2024;
il termine di 45 giorni va a scadere il 4 agosto 2024, quindi nel periodo feriale, il che determina lo slittamento al 4 settembre 2024;
il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 6 settembre 2024;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/12/2024