Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4071 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4071 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 17/12/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato le sentenze di condanna pronunciate in primo grado, in due diversi procedimenti poi riuniti in appello, per i reati di cui agli artt.612-bis e pen., rideterminando la pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. e concedendo la sospensione condizionale della pena subordinandola agli adempimenti di cui all’art. 165, comma 5, cod. pen.
Letta la memoria depositata dalla difesa dell’imputato, che, tuttavia, non contie argomentazioni utili a smentire le conclusioni di seguito illustrate.
Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto:
la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 marzo 2025, con l’assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione;
la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 20 maggio 2025, decorre termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione;
detto termine è decorso il 4 luglio 2025;
il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 5 luglio 2025;
Rilevato, in disparte a questa prima osservazione, che il primo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell’imputato in relazi all’art. 66 del codice della proprietà industriale – è inammissibile dal momento che contien argomentazioni non pertinenti rispetto a quelle che hanno condotto la Corte di appello confermare la responsabilità dell’imputato, donde viene in gioco il principio a lume del qu vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risul intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso – che deducono violazione di legge relativa, rispettivamente, alla qualificazione giuridica dei reati ex art.612-bis e 660 cod. contengono argomenti di denunzia non deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati deduzioni prive di addentellati rispetto alla motivazione dei Giudici di appello e si risolvo parte, nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltant apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 COGNOME e NOME, Rv. 243838).
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge all’erronea applicazione dell’art.165 comma 5 cod. pen. – è manifestamente infondato, in quanto la condotta, con contestazione aperta, è stata portata avanti almeno fino a due settimane prima della deposizione di NOME COGNOME, raccolta il 2 maggio 2021 (v. pag. 8 della sentenza impugnata), donde la data di cessazione della condotta, cui va ancorato il trattament sanzioNOMErio, si colloca successivamente alle modifiche dell’art.165, quinto comma cod. pen.
Rilevato che il quinto motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione – è inammissibile per difetto di specificità, giacché si limita a trascrivere più o meno testualmen censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contene contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i mot di appello non siano stati accolti (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611 – 01; Se 6, n. 34521 del 27 giugno 2013, COGNOME, Rv. 256133-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che n consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2025.