Ricorso Tardivo: Conseguenze dell’Inammissibilità in Cassazione
Nel diritto processuale penale, il rispetto dei termini è un principio cardine che garantisce la certezza del diritto e il corretto svolgimento del processo. Un ricorso tardivo, ovvero presentato oltre la scadenza prevista dalla legge, è destinato a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per chi lo propone. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di questa regola e delle sue implicazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, riformando una precedente decisione, aveva condannato un individuo per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La pena rideterminata era di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa di 4.000 euro, per fatti commessi nell’aprile del 2018.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione relativi, però, a reati di furto che non erano oggetto della condanna impugnata.
L’Impugnazione e il Problema del Ricorso Tardivo
L’analisi della Suprema Corte si è concentrata su un aspetto preliminare e assorbente: la tempestività dell’impugnazione. La sentenza della Corte di Appello era stata emessa il 16 gennaio 2023, con un termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni. La motivazione è stata depositata il 16 febbraio 2023, facendo così scadere il termine per proporre ricorso il 31 maggio 2023.
L’atto di impugnazione, tuttavia, è stato presentato solo l’8 giugno 2023. Questa circostanza ha reso il ricorso inequivocabilmente tardivo, precludendo alla Corte qualsiasi esame nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione sul mancato rispetto del termine perentorio per l’impugnazione. I giudici hanno sottolineato come la tardività sia una causa di inammissibilità che impedisce di valutare i motivi del ricorso.
In aggiunta, la Corte ha rilevato un’ulteriore anomalia: i motivi di ricorso riguardavano episodi di furto, mentre la sentenza impugnata concerneva reati legati agli stupefacenti. Questa palese discordanza, secondo i giudici, escludeva che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La presentazione di un’impugnazione tardiva e palesemente non pertinente ai fatti contestati ha quindi rafforzato la decisione della Corte.
Le Conclusioni: Spese Processuali e Sanzione Pecuniaria
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella presentazione di un’impugnazione inammissibile, ha disposto il versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000 euro.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le regole procedurali, e in particolare i termini per le impugnazioni, non sono mere formalità, ma presidi di legalità e certezza la cui violazione comporta conseguenze giuridiche precise e inevitabili.
Qual è la principale conseguenza di un ricorso tardivo?
La conseguenza principale è la declaratoria di inammissibilità. Questo significa che il giudice non può esaminare il merito del ricorso, e la decisione impugnata diventa definitiva.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (come nel caso di un ricorso tardivo), quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha considerato altri elementi oltre alla tardività?
Sì, la Corte ha anche sottolineato che i motivi del ricorso erano palesemente estranei ai fatti per cui era stata emessa la condanna (si parlava di furto, mentre la condanna era per spaccio). Questo ha ulteriormente rafforzato la convinzione che la causa di inammissibilità fosse da attribuire a colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16 gennaio 2023, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 9 settembre 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato, così riqualificato, di cui agli 81 cod. pen. e art. 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi in Cerignola dal 18 al 27 aprile 2018.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso, lamentando col primo motivo la violazione di legge con riguardo al reato di furto in contestazione e, col secondo, il travisamento della prova con riguardo alla condotta di cui all’art. 624bis in relazione all’art. 625 n. 5 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo, dovendosi considerare che il termine per impugnare la sentenza scadeva il 31 maggio 2023 (pronuncia emessa il 16 gennaio 2023, termine per la motivazione fissato in 90 giorni, deposito della motivazione avvenuto il 16 febbraio 2023), mentre l’impugnazione è stata presentata 1’8 giugno 2023.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, e ciò senza considerare che, a prescindere dal rilievo della tardività, il ricorrent si duole di contestazioni relative a sconosciuti episodi di furto, laddove in specie la sentenza impugnata concerne e sanziona fatti, del tutto diversi all’evidenza, di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
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