Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4786 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Milano il 18/8/1989
avverso la sentenza resa il 13/6/2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha affermato la responsabilità di COGNOME COGNOME NOME in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni, meglio precisat in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritt violazione dell’art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. per insussistenza dell’aggravante delle persone riunite e violazione di legge per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, oltre i termini di legge previsti dall’art. 585 cod.proc.pen..
Dalla lettura del dispositivo risulta che era stato fissato il termine di novanta giorni p deposito della motivazione, che è stata depositata tempestivamente; dalla scadenza del
termine di novanta giorni decorrevano 45 giorni per presentare ricorso, avendo l’imputato partecipato all’udienza di appello; il termine per proporre ricorso scadeva, pertanto, sabato 26 ottobre 2024, ma il ricorso è stato inviato via PEC alle ore 4 della mattina del 27 ottobre 2025, che oltretutto era domenica.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.