Ricorso Tardivo: L’Inammissibilità dell’Appello Anche Contro Atti Abnormi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41218/2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il rispetto dei termini per impugnare è un requisito imprescindibile, anche quando si contesta un provvedimento gravemente anomalo. Questa pronuncia chiarisce che un ricorso tardivo è destinato all’inammissibilità, indipendentemente dalla fondatezza delle critiche mosse all’atto impugnato. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di Ancona, emessa in un procedimento per il reato di riciclaggio. Il Tribunale, anziché decidere nel merito, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminare (GUP) dello stesso ufficio, affinché celebrasse l’udienza preliminare.
Questa decisione ha creato un paradosso procedurale. Il processo era già in fase dibattimentale avanzata, tanto che le parti avevano già formulato le loro conclusioni. La restituzione degli atti al GUP, senza un regresso formale del procedimento, impediva di fatto al Pubblico Ministero di formulare una nuova richiesta di rinvio a giudizio, atto necessario per avviare l’udienza preliminare. Si era così determinata una ‘stasi processuale’ insuperabile.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e il concetto di Atto Abnorme
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale, sostenendo che si trattasse di un ‘provvedimento abnorme’. Un atto si definisce abnorme quando, per la sua stranezza e anomalia, si pone al di fuori del sistema normativo, causando un blocco insanabile del processo.
Secondo la Procura, la sentenza era abnorme perché:
- Aveva la forma di una sentenza invece che di un’ordinanza.
- Disponeva una regressione anomala del procedimento, creando una stasi non eliminabile.
- La questione di incompetenza era stata sollevata d’ufficio dal giudice in una fase troppo avanzata del processo, dopo la discussione finale e in assenza di una tempestiva eccezione delle parti.
L’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento di questa decisione per ripristinare il corretto corso della giustizia.
Le motivazioni della Corte di Cassazione: il ricorso tardivo prevale
La Corte di Cassazione, pur non entrando nel merito della presunta abnormità della sentenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e puramente procedurale: il ricorso tardivo.
La Suprema Corte ha spiegato che i termini per proporre impugnazione sono perentori e devono essere rispettati anche quando si contesta un atto abnorme. L’unica eccezione si verifica quando l’atto è talmente viziato da essere considerato giuridicamente e materialmente ‘inesistente’, un’ipotesi molto rara.
Nel caso specifico, la sentenza del Tribunale era stata pronunciata il 12 marzo 2024 e comunicata alla Procura il 20 marzo 2024. Il ricorso per cassazione, tuttavia, è stato depositato solo il 23 maggio 2024, ben oltre i termini previsti dalla legge.
La tardività, pertanto, ha costituito un vizio insanabile che ha impedito alla Corte di esaminare le ragioni del Pubblico Ministero. Il rispetto delle scadenze processuali è un pilastro della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo, e la sua violazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione riafferma con forza il principio della perentorietà dei termini processuali. Anche di fronte a un errore procedurale potenzialmente grave come un atto abnorme, le parti hanno l’onere di agire tempestivamente. Un ricorso tardivo non può essere sanato e preclude qualsiasi valutazione nel merito. Questa sentenza serve da monito sull’importanza della diligenza e del rigoroso rispetto delle regole procedurali, che prevalgono anche sulle contestazioni relative ad anomalie funzionali del processo.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per tardività anche se contesta un provvedimento considerato ‘abnorme’?
Sì, la Corte di Cassazione chiarisce che i termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al ricorso avverso atti abnormi, salvo che l’atto sia affetto da un’anomalia così radicale da determinarne l’inesistenza materiale e giuridica.
Qual è stato il motivo principale per cui il ricorso del Pubblico Ministero è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ricorso tardivo. La sentenza impugnata è stata comunicata alla Procura della Repubblica il 20 marzo 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 23 maggio 2024, oltre i termini di legge.
Cosa aveva stabilito il Tribunale nella sentenza impugnata?
Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al reato di riciclaggio e aveva disposto la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminare (GUP) del medesimo Tribunale per la celebrazione dell’udienza preliminare.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gener NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompeten materia in ordine al reato di riciclaggio contestato a NOME e ha di trasmissione degli atti al GUP del medesimo Tribunale per la celebrazione dell’ preliminare.
Il pubblico ministero, a cui gli atti sono stati trasmessi dal AVV_NOTAIO per la formulazione del di rinvio a giudizio, ha impugnato il provvedimento, affermando che il predetto deve r
abnorme in quanto affetto da anomalia funzionale, radicale e congenita, poiché presenta una forma non prevista, la sentenza in luogo di un’ordinanza, e dispone la trasmissione degli att al Giudice per l’udienza preliminare, che non poteva celebrarla per la mancanza dell’atto d impulso, e cioè della richiesta di rinvio a giudizio, che il GUP infatti doveva chiedere al pubb ministero di formulare.
A causa del provvedimento impugnato si era determinata una stasi processuale non eliminabile, in quanto il pubblico ministero non sarebbe stato più in grado di depositare la richiesta di ri a giudizio nell’ambito di un procedimento che non era stato fatto regredire, come prevede l’art 550 comma 3 cod.proc.pen., ma era stato definito con sentenza a conclusione della fase del dibattimento.
A ciò si aggiunga che l’incompetenza per materia è stata rilevata d’ufficio dal giudice dopo l fase delle questioni preliminari, in assenza della tempestiva eccezione, quando le parti avevano rassegnato le conclusioni nel merito, chiedendo rispettivamente condanna e assoluzione.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Occorre rilevare che i termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti abnormi, salvo che l’atto sia affetto anomalia genetica così radicale da determinarne l’inesistenza materiale e giuridica. (Sez. 4 n 3939 del 02/12/2021 Ud. (dep. 04/02/2022 ) Rv. 282578 – 01)
In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte di legittimità rilevato la tardività del ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale av erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la celebrazion dell’udienza preliminare in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta. ( 6, n. 32395 del 13/06/2019 Rv. 276477 – 01)
Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata il 12 Marzo 2024 e comunicata alla Procura della Repubblica il 20 Marzo 2024, sicché il ricorso depositato il 23 maggio 2024 deve ritenersi tardivo, anche se il provvedimento impugnato dovesse ritenersi abnorme, come prospettato dal ricorrente.
- Alla stregua di questi principi si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 8 ottobre 2024