Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA GLYPH r£cLua, .-
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COLOGNA VENETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 gennaio 2024 la Corte di appello di Napoli, a seguito dell’appello interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 6 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Avellino aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di cui all’art. 496 cod. pen. e l’aveva condanNOME alla pena di giustizia.
Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale son stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 gennaio 2024, con motivazione contestuale, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l’intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il provvedimento è stato comunicato il 16 gennaio 2024 (cfr. art. 23-bis, comma 3, decreto cit.) e da tale data decorre il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 – 01: «in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza con motivazione contestuale resa all’esito del giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplin emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine per l’impugnazione, pari a quindici giorni, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Deve osservarsi che tale termine non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv. P_IVA – 01).
Ne discende esso era già spirato il giorno 13 febbraio 2024 allorché il ricorso è stato presentato.
All’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirglli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della gassa ammende. delle
Così deciso il 16/05/2024.