Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33761 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 5 Num. 33761 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 19/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; si Ł proceduto ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2025, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME colpevole del delitto di cui agli artt. 612, comma 2 e 61 n. 10 cod. pen., per avere minacciato un ufficiale giudiziario mentre questi stava eseguendo lo sgombero dell’immobile occupato e, riconosciuta la recidiva contestata, irrogava la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione.
Propone ricorso, depositato il 21 luglio 2025, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
con il primo, la prescrizione del reato, intervenuta in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata; il reato di minaccia aggravata, infatti, si era consumato il 23 gennaio 2019 e si era pertanto prescritto dopo sei anni, il 23 gennaio 2025, prima della sentenza d’appello, del 3 marzo 2025.
con il secondo, l’improcedibilità dell’azione penale non essendo intervenuta querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ tardivo ed il relativo vizio deve essere dichiarato senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
La sentenza, come detto, Ł stata pronunciata il 6 febbraio 2025 ed il Collegio si Ł riservato di depositare la motivazione nei successivi novanta giorni.
Il deposito della motivazione aveva rispettato detto termine, essendo avvenuto il 3 marzo 2025.
I quarantacinque giorni utili per depositare il ricorso decorrevano dalla consunzione del termine per il deposito, esaurendosi così il 21 giugno 2025.
Non possono considerarsi gli ulteriori 15 giorni indicati dall’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. posto che il processo di appello si Ł celebrato nella forma cartolare e che il processo di primo grado non Ł stato celebrato in assenza (o contumacia) dell’imputato, essendosi egli presentato in alcune udienze (come emerge dall’intestazione della relativa sentenza).
Ne deriva che il ricorso, depositato solo il 3 luglio 2025, Ł tardivo.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 19 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME