Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 23/06/1999
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in data 4 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del 8 aprile 2024 con cui il Tribunale di Massa lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa per detenzione e cessione di stupefacente del tipo cocaina;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale, con riferimento alla notifica all’imputato della sentenza di primo grado e di una errata traduzione (poiché relativa ad altro processo) è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, ha escluso che il ricorrente non conoscesse lingua italiana, in forza dell’analisi di serie di indicatori fattuali, tra loro conver (pp. 1 – 3 sentenza ricorsa) non oggetto di alcun vaglio critico da parte dello stesso ricorrente;
ritenuto, inoltre, che l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un’indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 – 01; Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, Tahiri, Rv. 261998 – 01; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250 – 01);
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo al carattere non occasionale della condotta, è reiterativo di analoga doglianza proposta alla Corte territoriale, e da questa disattesa attraverso il riferimento ai due precedenti specifici ed alla ripetizione giornaliera della condotta (p. 3 sentenza ricorsa);
considerato che l’elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l’aggravante speciale di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, COGNOME, Rv. 287441 – 01);
rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante
orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia
penale), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n
23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del
13/4/2017, COGNOME Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME Rv.
249163 – 01);
pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa
motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, in ogni caso, che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 20 gennaio 2025, quindi oltre il ermine di giorni trenta previsto dall’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – con decorrenza dal 19 dicembre 2024, e scadenza sabato 18 gennaio 2025 – essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell’art. 544, secondo comma, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
IlnPresidente