Ricorso Tardivo: Una Semplice Scadenza Può Costare Caro
Nel mondo della giustizia, il tempo è un fattore cruciale. Un ritardo, anche di un solo giorno, può trasformare un’argomentazione potenzialmente valida in un nulla di fatto. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione illustra perfettamente questa realtà, evidenziando come un ricorso tardivo possa portare a conseguenze severe, indipendentemente dalle ragioni di merito. Analizziamo una recente ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di una condanna per guida in stato di ebbrezza proprio per il mancato rispetto dei termini.
I Fatti del Caso: La Contestazione per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso nasce dalla condanna di un’automobilista per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver commesso il fatto in orario notturno. La difesa aveva deciso di ricorrere in Cassazione, basando la propria strategia su un presunto vizio di motivazione e sulla mancata prova del corretto funzionamento dell’etilometro, strumento utilizzato per accertare il tasso alcolemico. La questione di merito, dunque, riguardava la validità della prova che aveva portato alla condanna.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Tardivo e le Sue Conseguenze
Nonostante le argomentazioni della difesa, la Corte di Cassazione non è mai entrata nel merito della questione. L’attenzione dei giudici si è concentrata esclusivamente su un aspetto procedurale: la data di deposito del ricorso. La Corte ha rilevato che l’impugnazione era palesemente inammissibile perché si trattava di un ricorso tardivo.
Il calcolo dei termini è una fase tecnica ma fondamentale. La legge stabiliva un termine di 45 giorni per presentare ricorso, decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni che il giudice di merito aveva per depositare le motivazioni della sentenza. Tenendo conto della sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto), la sentenza era divenuta irrevocabile il 1° settembre. Il ricorso, invece, era stato depositato solo il 14 settembre, ben oltre il limite massimo consentito.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda sul principio inderogabile del rispetto dei termini processuali, sancito dall’articolo 585 del Codice di Procedura Penale. Questi termini sono perentori, ovvero la loro violazione comporta la decadenza dal diritto di compiere l’atto. Quando un ricorso è tardivo, il giudice non ha altra scelta che dichiararlo inammissibile senza poter valutare le ragioni esposte nel merito. La sentenza impugnata, di conseguenza, diventa definitiva e irrevocabile, come se non fosse mai stata contestata. La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nella causazione dell’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza cruciale della diligenza e della precisione nella gestione dei tempi processuali. Un errore nel calcolo dei termini può vanificare qualsiasi strategia difensiva, per quanto solida possa essere nel merito. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti attenti e scrupolosi. Le conseguenze di un ricorso tardivo non sono solo la mancata revisione della sentenza, ma anche un aggravio economico significativo, rappresentato dalle spese del procedimento e da una sanzione pecuniaria che, nel caso di specie, è stata fissata in quattromila euro.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era un ricorso tardivo, ovvero è stato depositato oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dalla legge, calcolato a partire dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (stabilita in 4.000 euro) in favore della cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nella causa di inammissibilità.
La Corte ha esaminato la questione sul funzionamento dell’etilometro?
No, la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la questione relativa all’etilometro. L’inammissibilità per tardività del ricorso impedisce al giudice di valutare qualsiasi altra argomentazione, concentrandosi unicamente sul mancato rispetto della procedura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIDENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
NOME-avvjsG-a 4e- RAGIONE_SOCIALE-il’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato raggiungimento della prova circa la propria colpevolezza per il reato di cui all’art. 186 co. 1 e 2 lett c), co. 2 sexies cod. strada, con l’aggravante di av commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00. Il ricorrente si riferisce in particolare, alla mancata prova da parte della pubblica accusa circa il regolare funzionamento dell’etilometro.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ciò in quanto è stato proposto senza l’osservanza del termine per impugnare di cui all’art. 585 cod. proc. pen. poiché, rientrando nell’ipotesi di cui all’art. co. 3 cod. proc. pen. il termine per presentare ricorso era di 45 giorni (art. 585 comma 1 lett. c cod. proc. pen.) decorrenti dalla scadenza del termine determiNOME dal giudice per il deposito della sentenza (art. 585 co. 2 lett. c) cod. proc. pen. che nel caso che ci occupa era di 30 giorni (e quindi essendo stata pronunciata la sentenza il 16 maggio 2023 decorreva dal 16 maggio 2023).
Pertanto, la sentenza era già divenuta irrevocabile, pur tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale (1-31 agosto), il 1 settembre 2023.
Tardivo è dunque il ricorso depositato il 14/9/2023.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il sigliere estensore
Il Pr sid nte