Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33962 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33962 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POGGIOREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 116, co. 15 e 17 / codice strada (in Rosignano Marittimo, il 11/12/2019) per avere guidato senza la patente di guida, siccome revocata nel 1993.
La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al presupposto della recidiva nel biennio, non avendo il giudice valutato l definitività del procedimento amministrativo al quale è subordinata la contestazione dell’ipotesi contravvenzionale all’esame, impropriamente onerando della relativa prova la difesa dell’imputato; con il secondo, violazione di legge in relazione al diniego de generiche, non avendo il giudice considerato l’atteggiamento collaborativo dell’imputato al momento dei controlli e il grado di pericolo arrecato con la condotta.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibili del ricorso per tardività.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, siccome tardivo.
La sentenza impugnata, emessa il 05/11/2024 a seguito di udienza camerale senza intervento delle parti, è stata depositata il 14/01/2025, entro il termine fissato di 90 gi cosicché quello per impugnare è scaduto il 20 marzo 2025, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 544 comma 3 e 585 comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l’atto di impugnazione essendo stato depositato il 31 marzo 2025.
Detto termine, nella specie, non è neppure soggetto all’aumento previsto dal comma 1bis dello stesso art. 585 cit. Sul punto, infatti, premesso che la ratio della disposizione risiede nell’esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un’udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all’eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza (Sez. 5, n. 16131 del 09/01/2024, Marotta, Rv. 286265 – 01, in motivazione), deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit per il quale, ove il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale no partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà
beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 58 comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285606 – 01; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, COGNOME, Rv. 287199 – 01).
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 16 settembre 2025