Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47567 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 47567 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 marzo 2023, con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva che · gli era stato contestato al capo Al, e, per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ult. co ., I. fall., ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è stato trattato senza formalità di procedura, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione al caso di cui all’art. 591, comma 1, lett. c), del medesimo codice, nella parte in cui richiama l’art. 585 cod. proc. pen.
Infatti, il termine di trenta giorni che la Corte d’appello si era assegnata, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., era destinato a scadere in data 6 aprile 2023. Posto che la sentenza è stata depositata in data 23 marzo 2023, dal giorno 7 aprile 2023 ha preso a decorrere, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito, il termine di quarantacinque giorni di cui al medesimo art. 585, comma 1, lett. c).
Il termine è scaduto il 22 maggio 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il 22 giugno 2023.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 09/11/2023.