Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4920 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4920 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugn 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 giugno 2025, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 8, mesi 10, giorni 6 di reclusione ed euro 34.445,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61, n. 11-quater, cod. pen., per aver detenuto presso propria abitazione, nella quale era ristretto in regime di detenzione domiciliare, sostan stupefacente del tipo eroina e cocaina; fatti accertati in Castel Volturno (CE) il 12/03/2024.
Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 4 agosto 202 di sentenza emessa il 16 giugno 2025, depositata il 20 giugno 2025, con termine per il deposito della motivazione fissato in 15 giorni, per cui il termine per impugnare scadeva il 31 luglio 20
Considerato che la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta d quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, n trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di sentenza emessa dalla Corte territoria all’udienza del 16 giugno 2025, nella quale l’imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, era presente in videoconferenza.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, consider le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2025.