Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di NOME COGNOME nata il 29/08//1988 a Catania avverso la sentenza del 27/02/2024 del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità per tardività del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, all’esito di rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cinquantasette involucri di cellophane termosaldati contenenti grammi 7,71 lordi di cocaina occultati all’interno della
propria abitazione, riqualificato il reato inizialmente contestato in violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309.
Il G.i.p. ha ritenuto che il quantitativo di stupefacente apparisse sintomatico, valutato congiuntamente alle concrete modalità di custodia dello stesso (occultato all’interno delle bacchette in legno costituenti la struttura di due sedie in legno), insidiose ma artigianali, della lieve entità della condotta in contestazione, in assenza di indicazioni di segno contrario.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Catania, che deduce, come unico motivo, la violazione di legge in relazione alla riqualificazione del reato.
Il G.i.p., con motivazione generica e apodittica, avrebbe ritenuto sussistente la fattispecie di lieve entità riferendosi unicamente al dato ponderale, a suo dire, esiguo, senza considerare:
la natura della sostanza;
il rinvenimento di 57 dosi già confezionate per lo smercio e di una notevole somma in contanti (euro 3.700,00) non giustificato dall’attività dell’imputata e, presumibile, provento del reato di spaccio;
-l’evidente disponibilità di congrui canali di approvvigionamento;
-le modalità consapevoli ed esperte di occultamento della sostanza;
-l’evidente organizzazione, sia pure rudimentale, dell’attività, tale da attestarne una significativa offensività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
2.Dalla lettura del provvedimento impugnato si trae certezza che esso – reso dal Giudice dell’udienza preliminare di Catania nei confronti di NOME COGNOME all’udienza del 27 febbraio 2024 – fu letto e depositato all’esito dell’udienza medesima.
Ciò comporta che il termine per impugnare detta sentenza era di quindici giorni dalla lettura della stessa in udienza, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Per contro, il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Catania risulta depositato, secondo attestazione della Cancelleria del Tribunale di Catania, in data 16 marzo 2024, dunque ben oltre la scadenza del termine suddetto (13 marzo 2024).
Peraltro, anche volendo considerare il deposito dell’atto di impugnazione da parte del Procuratore Generale presso la Segreteria del proprio ufficio, avvenuto il giorno prima (15 marzo 2024), l’impugnazione risulterebbe in ogni caso tradiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 12 novembre 2024