Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44727 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di NOMECOGNOME nata a Bisacquino il 28/04/1964 COGNOME NOMECOGNOME nata a Marsala il 06/03/1974 NOMECOGNOME nato a Palermo il 25/02/1994
avverso la sentenza del 02/02/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che si annulli senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca delle somme oggetto di riciclaggio, disponendo la confisca stessa;
letta la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo, ha applicato la pena concordemente richiesta dalle parti nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ciascuno in relazione a un distinto reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., disponendo la restituzione a NOME COGNOME dei beni in sequestro probatorio.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, dolendosi della omessa statuizione in tema di confisca, obbligatoria ai sensi degli artt. 240-bis e 648 -quater cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.
La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta dovrebbe essere depositata contestualmente alla sua pronuncia; tuttavia, in caso di mancato deposito contestuale, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02).
Nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata in data 2 aprile 2024.
La relativa motivazione risulta depositata il successivo 30 aprile e comunicata alla Procura generale in pari data, come da annotazione in calce al provvedimento. Il ricorso è stato presentato solo il 31 maggio 2024.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 591, lett. c), e 585, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 novembre 2024
Il Consi lier estensore
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Il Presidente