Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nata a Bisacquino il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che si annulli senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca delle somme oggetto di riciclaggio, disponendo la confisca stessa;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, per NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo, ha applicato la pena concordemente richiesta dalle parti nei confronti di NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ciascuno in relazione a un distinto reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., disponendo la restituzione a NOME dei beni in sequestro probatorio.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Palermo, dolendosi della omessa statuizione in tema di confisca, obbligatoria ai sensi degli artt. 240-bis e 648 -quater cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.
La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta dovrebbe essere depositata contestualmente alla sua pronuncia; tuttavia, in caso di mancato deposito contestuale, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02).
Nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata in data 2 aprile 2024.
La relativa motivazione risulta depositata il successivo 30 aprile e comunicata alla Procura AVV_NOTAIO in pari data, come da annotazione in calce al provvedimento. Il ricorso è stato presentato solo il 31 maggio 2024.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 591, lett. c), e 585, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 novembre 2024
Il Consi lier estensore
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Il Presidente