Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51697 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51697 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE d’APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Nocera Inferiore con condanna di NOME COGNOME alla pena di giustizia per il reato di ricettazione.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando in primo luogo violazione dell’articolo 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli articoli 161 e 601 del medesimo co sostiene che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato prev presso il domicilio eletto dall’imputato con conseguente nullità assoluta ed insanabile.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 lett. b) ed e) c.p relazione all’articolo 192 dello stesso codice poiché la corte d’appello, in tesi difens travisato il fatto avendo ritenuto che il piazzale ove si trovava l’autovettura riciclata esclusiva pertinenza dell’officina meccanica condotta dall’imputato. Tale dato fattuale risulta da alcun documento processuale ed è stato introdotto indebitamente dalla corte appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato tardivamente.
A fronte della lettura della motivazione in udienza in data 23 maggio 2023, atto da decorre il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso previsto dall’art.585 c lettera a) c.p.p., il ricorso risulta depositato il 20 giugno 2023, con superamento del term legge.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023
Il co sigliere r’ latore
Il Pres ente