Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9566 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9566 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PARMA avverso la sentenza in data 07/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, per il tramite di procuratore speciale, ricorre avverso la sentenza in data 07/07/2025 della Corte di appello di Bologna.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché tardivo.
La sentenza impugnata è stata pronunciata, all’esito di procedimento cartolare, all’udienza del 7 luglio 2025, con riserva di novanta giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
La motivazione è stata depositata tempestivamente il 15 settembre 2025.
Dalla scadenza del novantesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (5 ottobre 2025) cominciava a decorrere il termine di quarantacinque giorni previsti per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La sentenza andava impugnata, quindi, entro il 19 novembre 2025.
Tale termine di sposterebbe al 4 dicembre 2025 ove si volesse ritenere applicabile l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza in primo grado. La giurisprudenza è. tuttavia, in termini del tutto condivisibili, di contrario avviso avendo affermato che, in tema di impugnazioni, l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza” nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598bis , comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione, previsto dall’art. 585, comma 1bis , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, COGNOME, Rv. 88449-01).
Nella fattispecie, l ‘impugnazione, invece, è stata proposta mediante deposito in cancelleria soltanto il 20 dicembre 2025, quando era oramai spirato il termine per la sua presentazione, in entrambe le ipotesi di scadenza prospettate.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/02/2026 Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME