Ricorso tardivo DASPO: la Cassazione ribadisce l’importanza dei termini processuali
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il rispetto dei termini per le impugnazioni. Il caso in esame riguarda un ricorso tardivo DASPO, presentato oltre il limite di 15 giorni, che ha portato a una dichiarazione di inammissibilità con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Questa pronuncia offre l’occasione per analizzare l’importanza dei tempi processuali nelle misure di prevenzione legate a manifestazioni sportive.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un provvedimento emesso dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, con cui a un individuo veniva imposto, oltre al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche per cinque anni (il cosiddetto DASPO), anche l’ulteriore obbligo di presentarsi presso una stazione di polizia locale in occasione di ogni partita disputata da una specifica squadra di calcio.
Questo provvedimento veniva convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di un tribunale provinciale con un’ordinanza del 30 ottobre 2023, notificata all’interessato il 5 novembre 2023. Avverso tale ordinanza, il soggetto, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione in data 22 dicembre 2023.
La Decisione della Corte sul ricorso tardivo DASPO
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni dell’impugnazione, ma si è fermata a una valutazione puramente procedurale: la tardività del ricorso stesso. La Corte ha infatti rilevato che l’impugnazione era stata presentata ben oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge per ricorrere avverso l’ordinanza di convalida dell’obbligo di comparizione.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede interamente nella constatazione del mancato rispetto dei termini processuali. La legge stabilisce un termine perentorio per l’esperibilità del ricorso per cassazione contro l’ordinanza che convalida l’obbligo di firma, un’ulteriore misura restrittiva che si aggiunge al divieto di accesso agli stadi. Essendo l’ordinanza stata notificata il 5 novembre 2023, il termine di 15 giorni per impugnare era ampiamente scaduto al momento della presentazione del ricorso, avvenuta il 22 dicembre 2023.
La tardività costituisce una causa di inammissibilità che impedisce al giudice di esaminare le censure sollevate dal ricorrente, a prescindere dalla loro potenziale fondatezza. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’impugnazione irricevibile, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame sottolinea con forza l’importanza cruciale della diligenza e della tempestività nell’agire processuale. Un errore procedurale, come il mancato rispetto di un termine, può precludere ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito. Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità non sono state solo procedurali, ma anche economiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: nel contesto delle misure di prevenzione come il DASPO, dove sono in gioco libertà personali, l’attenzione ai profili procedurali è tanto fondamentale quanto la difesa nel merito.
Qual è il termine per presentare ricorso per cassazione contro l’ordinanza di convalida dell’obbligo di comparizione accessorio al DASPO?
Il termine previsto dalla legge per presentare ricorso per cassazione avverso tale ordinanza è di 15 giorni dalla sua notifica.
Cosa succede se il ricorso viene presentato oltre il termine previsto?
Se il ricorso è presentato dopo la scadenza del termine di 15 giorni, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TERANIO
dato a iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa il 30 ottobre 2023 e notificata all’interessato il 5 novembre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Teramo convalidava il provvedimento emesso il 25 ottobre 2023, con cui il Questore di Teramo aveva imposto a NOME COGNOME, in aggiunta al divieto di accedere per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche, l’ulteriore prescrizione di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra della “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. abruzzese, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione in data 22 dicembre 2023.
Orbene, tale impugnazione è tardiva, in quanto presentata ben oltre il termine di 15 giorni previsto per l’esperibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida dell’obbligo di comparizione che si aggiunge al divieto di accedere per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.