Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 35001 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Chivasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, quanto al primo motivo, l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di costei dal Tribunale di Torino per il delitto di cui agli artt. 110, 216, comma 1 nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1 L.F. (fatto commesso in Torino il 10 ottobre 2017), confermando nel resto la decisione appellata.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata con un solo motivo, con il quale ha lamentato il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione quanto al diniego di concessione dell’attenuante della speciale tenuità del fatto di cui all’art. 219, ultimo comma, L.F.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto: infatti, scaduto il termine per impugnare il 20 maggio 2025 (così
calcolato: scadenza del termine di deposito di trenta giorni, il 21 marzo 2025, con sentenza depositata nei termini; scadenza del termine di quarantacinque giorni per impugnare, il 5 maggio 2025; scadenza degli ulteriori quindici giorni previsti dall’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. in favore dell’imputato assente, come la ricorrente che tale era stata in primo grado), il ricorso per cassazione è stato depositato il 26 giugno 2025.
L’inammissibilità dell’impugnazione per la causa indicata deve essere dichiarata con procedura ” de plano ” ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME