Ricorso Tardivo: Quando un Appello è Inammissibile e le Sue Conseguenze
Nel processo penale, il rispetto delle scadenze non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per la validità degli atti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina le conseguenze fatali di un ricorso tardivo, ribadendo principi cardine della procedura. L’analisi del caso offre spunti essenziali non solo sulla perentorietà dei termini, ma anche su questioni di diritto sostanziale, come l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di guida senza patente.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116, comma 15, del Codice della Strada. La condanna prevedeva una pena di due mesi di arresto e 1.600 euro di ammenda. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, la Corte d’Appello aveva erroneamente escluso tale beneficio basandosi su una presunta reiterazione della condotta non definitivamente accertata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso tardivo
La Suprema Corte non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze del ricorrente. L’attenzione dei giudici si è infatti concentrata su un aspetto preliminare e dirimente: la tempestività del ricorso. La sentenza d’appello era stata pronunciata il 14 maggio 2025 con rito cartolare. La legge, in questi casi, prevede un termine di quindici giorni per l’impugnazione, che scadeva quindi il 28 giugno 2025. 
Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo il 3 luglio 2025, ben oltre il termine perentorio. Questo ritardo ha reso il ricorso inammissibile, impedendo alla Corte qualsiasi valutazione sul contenuto delle motivazioni proposte dalla difesa. La decisione finale è stata quindi la declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si articolano su due piani, uno processuale, che fonda la decisione, e uno sostanziale, offerto come ulteriore chiarimento.
L’inammissibilità per tardività
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione rigorosa delle norme procedurali. Ai sensi dell’art. 585 del codice di procedura penale, i termini per impugnare sono perentori. Il loro mancato rispetto comporta l’inammissibilità dell’atto, come sancito dall’art. 591, comma 1, lett. c) dello stesso codice. Essendo stato depositato oltre la scadenza, il ricorso è stato considerato un ricorso tardivo e, come tale, irricevibile. Questa regola garantisce la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo, evitando che le sentenze rimangano indefinitamente soggette a impugnazione.
L’inapplicabilità della “Particolare Tenuità del Fatto”
Pur non essendo necessario ai fini della decisione, la Corte ha aggiunto un’importante considerazione di merito. Ha specificato che, anche se il ricorso fosse stato tempestivo, sarebbe stato comunque rigettato. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede, tra le altre cose, la non abitualità del comportamento. Il reato di guida senza patente contestato (art. 116, comma 15, C.d.S.) assume rilevanza penale solo in caso di “recidiva nel biennio”. Ciò significa che la condotta diventa reato proprio perché è abituale, ovvero ripetuta entro un arco temporale definito. Questa intrinseca natura di abitualità rende logicamente e giuridicamente impossibile l’applicazione del beneficio della tenuità del fatto, che presuppone l’esatto contrario.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due lezioni fondamentali. La prima è di natura processuale: la perentorietà dei termini di impugnazione è assoluta e il loro mancato rispetto conduce inesorabilmente all’inammissibilità dell’atto, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. La seconda lezione è di diritto penale sostanziale: viene ribadito un principio giurisprudenziale cruciale secondo cui il reato di guida senza patente, configurandosi penalmente solo in caso di recidiva, è per definizione una condotta abituale, incompatibile con l’istituto della particolare tenuità del fatto.
 
Qual è la conseguenza principale di un ricorso presentato in ritardo?
Un ricorso presentato oltre i termini di legge è dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non può esaminare le ragioni del ricorso e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” non si applica al reato di guida senza patente?
Perché il reato di guida senza patente assume rilevanza penale solo in caso di “recidiva nel biennio”. Questa caratteristica lo qualifica come un comportamento necessariamente abituale, mentre la causa di non punibilità per tenuità del fatto richiede, come presupposto, che il comportamento non sia abituale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in quattromila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34619  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale NOME COGNOME è stato condanNOME, previa applicazione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed C 1.600,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (in Caserta il 22 febbraio 2021).
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando, con l’unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla decisione di non applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. che è stata esclusa (pag. 3) in ragione della reiterazione «per ben due volte in un ristrettissimo arco di tempo» della medesima condotta, reiterazione che, secondo la difesa, non sarebbe stata definitivamente accertata nei termini indicati dalla Corte di appello.
Rilevato che la sentenza è stata pronunciata in data 14 maggio 2025 e, in assenza di richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen. il termine per impugnare era di quindici giorni dalla notificazione e scadeva il 28 giugno 2025.
Rilevato che il ricorso è stato depositato il 3 luglio 2025, quando il termine per impugnare era ormai decorso, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell’art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rilevato, peraltro, che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio» (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
Ritenuto che l’inammissibilità conseguente alla tardività del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore id nte