Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 6244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mazzarino (CL) il 28/07/1965
avverso la sentenza dell’11/07/2024 della Corte di cassazione
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza pronunciata 1’11 luglio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanisetta il 5 dicembre 2023 con cui veniva confermata la condanna per i reati di riciclaggio ex art. 648 bis cod.pen. e di falso ex artt. 48 e 479 cod. pen.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione: i Giudici
legittimità sarebbero incorsi in un evidente errore di lettura del verbale di udienza del 24 genna 2024 e per tale ragione avevano ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incompetenza per territorio.
Ha, nello specifico, osservato il ricorrente di avere eccepito l’incompetenza per territorio corso della udienza preliminare e, a seguito del provvedimento di rigetto, di averla reiterata dop l’ammissione al rito abbreviato sia nel corso del giudizio di primo grado che in sede di appello La Corte di cassazione, ad avviso del ricorrente, avrebbe invece ritenuto che l’eccezione di incompetenza fosse stata formulata solo dopo l’ammissione al rito abbreviato contrariamente a quanto sarebbe emerso dagli atti processuali.
Nel medesimo ricorso il COGNOME nel frattempo soggetto all’esecuzione della pena inflittagli ha presentato istanza di sospensione dell’esecuzione della pena stessa, ai sensi dell’art. 625, comma 2, cod. proc. pen., lamentando il grave pregiudizio connesso alla esecutività del titolo, che – ove non sospeso- ne determinerebbe la privazione della libertà personale oltre la data del 3 marzo 2025.
La presente procedura, incidentale de libertate rispetto a quella principale ex art. 625 bis cod. proc. pen., consente di pervenire all’esito di sospendere l’esecuzione della pena, fisiologic conseguenza della definitività della sentenza di condanna, solo «nei casi di eccezionale gravità», come testualmente prevede il secondo periodo del comma secondo della citata norma.
E’ ius receptum che per valutare la fondatezza dell’istanza occorra dunque determinare la soglia richiesta alla legge e l’ambito di valutazione consentito. Si è al tal riguardo precisato co con l’utilizzo della ampia dicitura «casi», il legislatore abbia inteso riferirsi non già e non so condizioni soggettive del condannato in esecuzione, ma al complesso della vicenda processuale, e dunque a tutti i suoi rilevanti aspetti.
In primo luogo, si impone quindi una valutazione che tenga conto principalmente, in via pregiudiziale, del fumus boni iuris rispetto alla domanda principale avanzata ex art. 625 bis, c.p.p. : sotto questo profilo , la fase incidentale della procedura, non consente di andare ol la sommaria cognizione che riveli, già prima facie, la particolarissima evidenza dell’anzidetto fumus, al fine di evitare quel pregiudizio irreversibile, non suscettibile di restitutio in integrum, che deriverebbe dal successivo eventuale accoglimento del ricorso straordinario ex t.625 bis, c.p.p.
D’altro canto è del pari evidente come non si possa, in questa fase, procedere ad un vaglio approfondito della domanda principale, il che costituirebbe un’inammissibile anticipazione del giudizio. Si deve trattare, in sostanza, di una qualificata probabilità di successo del rico straordinario, di pressoché immediata evidenza già in base a valutazione sommaria, allo stato degli atti, che si possa riconoscere nella locuzione «eccezionale gravità» (cfr. Sez. 1, n. 3353 del 07/07/2010, Esti, Rv. 24797601; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv. 270097).
5. Esaminati gli atti, il Collegio ritiene che – allo stato e in questa fase di delibazio non sia riscontrabile l’ipotesi di eccezionale gravità, cui la norma in questione su sospensione dell’esecuzione.
Non emerge ictu °culi e con assoluta certezza che la Corte di cassazione abbia fondato proprie valutazioni su un errore percettivo e di lettura del verbale di udienza.
Ogni incertezza al riguardo potrà essere sciolta attraverso una ponderata ed valutazione, da svolgere in sede di decisione del proposto ricorso straordinario, del c della documentazione prodotta dal COGNOME che, nella prospettiva difensiva, dimostrer “svista” della Corte di cassazione nella lettura degli atti processuali.
Impregiudicato, dunque, il giudizio sul ricorso straordinario, com’è nei suddetti li presente decisione incidentale, l’istanza di sospensione deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione.
Roma, il 16/01/2025