Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
Sull’istanza di sospensione dell’esecuzione di sentenza ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. proposta da:
NOME, nato a Viggianello il DATA_NASCITA
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 12/12/2024 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la richiesta; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 12 dicembre 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, per la parte che in questa sede interessa, rigettava il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza in data 20 novembre 2023 della Corte di appello di Matera con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato in relazione ai seguenti reati:
reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capo F della rubrica delle imputazioni), per avere consentito l’interposizione fittizia di terzi soggetti nella conduzione del locale notturno NOME, che gestiva in comodato gratuito, con l’intento fraudolento di sottrarre il bene ad eventuali misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetto già condannato per delitti associativi e sottoposto a misura di prevenzione personale;
reato di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME (capo H) della rubrica delle imputazioni, commesso mediante accoltellamento a Policoro;
delitto di detenzione a fini di spaccio di una rilevante partita di cocaina (capo I) nella veste di acquirente;
delitto di estorsione ai danni di NOME COGNOME per l’esecuzione dei lavori edili in favore di NOME COGNOME, figlia dell’imputato (capo T).
Hanno formulato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la menzionata sentenza della Corte di cassazione i difensori dell’imputato, deducendo che i Giudici di legittimità sarebbero incorsi in errori di fatto (in sintesi):
allorquando al par. 2.2 (pagg. 20-21 sentenza) in cui è stata trattata l’eccezione processuale avanzata in ordine alla nullità della sentenza di primo grado a causa della sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio tenute dal tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, detta eccezione è stata ritenuta “priva di pregio”; nonché
allorquando al par. 4.8 (pagg. 31-32 sentenza), al punto in cui si è motivata la decisione sul denunciato vizio di omessa motivazione da parte della sentenza di secondo grado in ordine alla richiesta, formulata nel motivo nuovo di appello, di riqualificazione del reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 contestato al capo 1) della rubrica in quello di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, la Corte si è espressa nei seguenti termini: «Quanto alla generica pretesa che il fatto in esame potesse essere riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi – all’evidenza – di motivo dì ricorso inammissibile, sia perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché essa non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione».
In ordine alla seconda delle doglianze formulate i difensori dell’imputato hanno anche evidenziato che:
l’eventuale accoglimento in sede di rinvio della dedotta richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 determinerebbe la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato di cui al capo I) della rubrica intervenuta prima della sentenza di primo grado, essendo il reato contestato al capo 1) della rubrica commesso “in epoca antecedente e prossima a 118.11.2011”.
il capo 1) della rubrica è stato ritenuto dalla sentenza di secondo grado (cfr. pag. 201 sentenza 546/23 del 20 novembre 2023 della Corte di appello di Potenza) il reato più grave, sul quale sono poi stati operati gli aumenti per la continuazione ex art. 81 cpv c.p. con gli altri reati contestati allo COGNOME e, che, pertanto, la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato di cui al capo 1) determinerebbe una significativa riduzione del trattamento sanzionatorio, con ogni conseguenza nella fase esecutiva.
Nell’ambito del ricorso straordinario de qua i difensori dell’imputato hanno anche chiesto, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. a questa Corte di provvedere alla sospensione degli effetti della sentenza impugnata al fine di evitare effetti ingiustamente pregiudizievoli incidenti sulla libertà personale del ricorrente.
Sulla doverosa premessa che odierno Collegio è chiamato a decidere esclusivamente sulla menzionata sospensione degli effetti della sentenza impugnata, dato che per la trattazione del ricorso è stata fissata autonoma udienza, occorre ricordare che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (ex ceteris: Sez. 5, Ord. n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, Garbin, Rv. 285783 – 01), la presente procedura incidentale de libertate rispetto a quella principale ex art. 625-bis cod. proc. pen., attivata dallo NOME, consente di pervenire all’esito di sospendere l’esecuzione della pena, fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna, solo «nei casi di eccezionale gravità», come testualmente prevede il secondo periodo del comma secondo della citata norma.
Per valutare la fondatezza dell’istanza qui in esame, occorre pertanto inizialmente determinare la soglia richiesta alla legge e l’ambito di valutazione consentito.
É del tutto evidente che, con la più ampia indicazione «casi», il legislatore abbia inteso riferirsi non già e non solo alle condizioni soggettive del condannato in esecuzione, ma al complesso della vicenda processuale, e dunque a tutti i suoi rilevanti aspetti per la duplice – dawero insuperabile – considerazione che si tratta di previsione inserita nell’ambito della disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
Si impone, pertanto, una valutazione che tenga conto principalmente, in via pregiudiziale, del fumus rispetto alla domanda principale avanzata ex art. 625-bis, cod. proc. pen.
Sul profilo della valutazione del fumus, peraltro, non vi possono essere dubbi sul
fatto che non si possa, in questa sede incidentale, andare oltre una sommaria cognizione che riveli, già prima facie, la particolarissima evidenza dell’anzidetto fumus, al fine di evitare quel pregiudizio che deriverebbe dal successivo eventuale accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
D’altro canto, è del pari evidente come non si possa, in questa fase, procedere ad un vaglio approfondito della domanda principale, il che costituirebbe un’inammissibile anticipazione del giudizio. Si deve trattare, in sostanza, di una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza già in base a valutazione sommaria, allo stato degli atti, che si possa riconoscere nella locuzione «eccezionale gravità» (cfr. Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 24797601; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Rv. 270097).
Esaminati gli atti, il Collegio ritiene che non ricorra la situazione di eccezionale gravità cui la norma in questione subordina la sospensione dell’esecuzione.
Quanto al primo profilo di ricorso straordinario nel quale parte ricorrente si duole, come detto, del fatto che la Corte di cassazione ha ritenuto “priva di pregio” l’eccezione processuale avanzata in ordine alla nullità della sentenza di primo grado a causa della sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio tenute dal tribunale di Matera, in distinta composizione collegiale, è sufficiente rilevare che tale eccezione è stata decisa nella sentenza impugnata con una valutazione in diritto non ulteriormente sindacabile in questa sede di legittimità nell’ambito di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Quanto al secondo profilo di ricorso è sufficiente prendere le mosse dalla valutazione operata nella sentenza impugnata nella quale si è evidenziato – come ricordato dalla stessa difesa del ricorrente – che la Corte di legittimità si è così testualmente espressa: «Quanto alla generica pretesa che il fatto in esame potesse essere riqualificato in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, va rimarcato che trattasi – all’evidenza – di motivo dì ricorso inammissibile, sia perché la questione non risulta dedotta con i motivi di appello, sia perché essa non risulta sorretta da alcuna specifica argomentazione».
Questo è il punto relativo all’asserito errore di fatto che parte ricorrente aveva il dovere specificamente di contrastare dimostrando che la questione era stata dedotta con i motivi “originari” di appello, pena l’inevitabile sanzione processuale della declaratoria di inammissibilità.
Non avendolo fatto il ricorso sul punto si presenta caratterizzato da genericità.
Del resto è sufficiente un rapido esame dell’incartamento procedimentale per verificare come la sentenza genetica del Tribunale di Matera è stata emessa in data 29 giugno 2022, che l’atto di appello datato 10 settembre 2022 non conteneva la specifica esposizione della questione relativa all’inquadramento giuridico della condotta relativa alla violazione della legge sugli stupefacenti in relazione alla riconducibilità nella fattispecie di cui al comma 5 in luogo di quella ritenuta dal Tribunale di cui al comma 1 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 e che solo con i “motivi nuovi” di appello ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. del 21 marzo 2023 la questione era stata nel dettaglio dedotta.
Come è noto i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall’atto di impugnazione originario (ex ceteris: Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 – 01) e ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di riqualificazione della condotta ove con l’appello principale non siano state formulate doglianze al riguardo, trattandosi di punto distinto della decisione, come tale suscettibile di
autonoma considerazione.
Non si può quindi ritenere la sussistenza di un fumus della fondatezza del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Impregiudicato, dunque, il giudizio sul ricorso straordinario, com’è nei suddetti limiti della presente decisione incidentale, la richiesta di sospensione del titolo esecutivo non può essere accolta.
La Cancelleria curerà le necessarie comunicazioni alle parti interessate.
P.Q.M
Rigetta la richiesta di sospensione del titolo esecutivo, si comunichi.
Così è deciso, 08/10/2025