Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7720 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. peri. proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Gioiosa Jonica (RC), il 11 giugno 1952;
difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Palmi;
avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione 5, n. 31845 del 18 aprile 2024;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
acquisite le conclusioni scritte della parte civile, COGNOME
udito il difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione 5, per quanto rileva i questa sede, ha rigettato il ricorso interposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Corte di appello di Reggio Calabria del 29 giugno 2022 che, in parziale riforma della sentenz appellata, lo aveva condannato per il delitto di partecipazione ad un’associazione di t mafioso, aggravato dall’essere l’associazione armata, esclusa l’ipotesi di cui all’art. 416 comma secondo, cod. pen., così rideterminando la pena irrogata all’imputato.
Ha interposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., la difesa di NOME COGNOME esponendo quanto di seguito sintetizzato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c proc. pen.
Premessi cenni ai principi in tema di ricorso straordinario, il ricorrente lamenta ch decisione oggetto di odierna impugnazione sia inficiata da errore di fatto, relativo al momen in cui era avvenuta la carcerazione del collaborante NOMECOGNOME collocato in una fase successiv alla riammissione di NOME COGNOME nella cosca di appartenenza del dichiarante NOME medesimo: obietta la difesa che NOME non sarebbe stato sottoposto a custodia cautelare, nell’ambito del procedimento cd. Crimine nell’anno 2010, ma che il «suo trapasso dalla condizione di libertà a quella di detenzione (per effetto di un ordine di carcerazione pe residuo di pena) è intervenuta a distanza non di pochi mesi, bensì di un anno e tre mesi da momento della ipotizzata riammissione», osservando, a supporto della addotta erroneità della decisione di legittimità, come «il fattore tempo sia decisivo nella riportata confutazion rilievo di illogicità dell’argomento speso dai giudici di merito per respingere la doglianza difesa elaborata in sede di appello».
Sarebbe stato contraddittoriamente ricostruito il percorso criminale di NOME COGNOME come riferito dal collaborante NOMECOGNOME alla luce dell’ignorato rilievo difensivo circa la inconciliabilità della narrazione del collaborante circa i tempi della riammissione di NOME cosca, se raffrontati ai tempi e alle cause della detenzione del collaborante.
Il ricorso straordinario (pagg. 6-9) riporta testualmente passaggi delle sentenze primo grado e di appello, come riversate nel ricorso avverso la decisione della Cor territoriale, ed infine, in sintesi (pag. 9), l’odierno ricorrente sostiene che l’es dell’addotto errore di fatto avrebbe la conseguenza di disarticolare l’argomento utilizzat confutazione del motivo di ricorso, elemento che atterrebbe, in tesi, a nucleo fondamentale d giudizio di responsabilità, atteso che:
-il presupposto fallace attiene al dato oggettivo dei periodi di detenzione pati NOME e, di conseguenza, le ragioni della mancata conoscenza di certe informazioni da parte del medesimo, di cui egli era portatore fino a quando aveva militato nella cosca Ursino;
-costituisce dato oggettivo che NOME sia rimasto in libertà fino a luglio 2011 e oggettivo che non sia stato sottoposto a custodia cautelare nell’ambito del procediment relativo all’operazione cd. Crimine, nel 2010: ne deriverebbe la caducità dell’inferenza log secondo la quale egli poteva non essere a conoscenza, in quanto detenuto fin dal 2010, della riammissione di NOME COGNOME nella consorteria in cui egli stesso era attivo, posto che e stato arrestato solo circa un anno dopo, in esecuzione di un ordine definitivo (non già effetto di ordinanza cautelare), nel luglio del 2011;
-l’errata percezione del dato lascerebbe irrisolta la questione, sollevata con il ricors cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, circa «la macroscopica aporia d giudizio di merito, che, per un verso, assumeva la piena attendibilità, soggettiva oggettiva NOME e del suo narrato, dall’altro, ometteva di valutarne la quota più rilevante ed avente oggetto il periodo successivo a febbraio 2010 (e protratto almeno fino a luglio 2011)», duran il quale, secondo il collaborante NOME non aveva fatto ingresso nella ‘ndrangheta nella cosca.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
All’odierna udienza, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario avanzato da NOME COGNOME in quanto infondato, deve essere rigettato.
1.1. Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che «Il ri straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazi non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l’istituto è funziona rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli ragionamento.» (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048-01).
L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedi all’art. 625-bis cod. proc. pen. riguarda l’errore percettivo, causato da svista o da equivo cui sia incorsa la Corte nell’esaminare gli atti del giudizio e tale da incidere sulla form della volontà decisoria, conducendo ad un decisum diverso rispetto a quanto sarebbe avvenuto, in difetto dell’errore.
Ciò premesso, la sentenza impugnata con il ricorso straordinario risulta immune dalle censure lamentate.
L’errore di fatto che il ricorrente ha inteso censurare attiene al preteso equivoc ordine al dato oggettivo dell’epoca in cui è intervenuta la carcerazione del collabora NOME che (pag. 58 della sentenza della Sezione Quinta del 18 aprile 2024) aveva seguito di poco tempo la riammissione di NOME COGNOME nella cosca di appartenenza del dichiarante NOME.
Osserva la difesa che, diversamente da quanto annota la decisione impugnata, NOME non era mai stato attinto da misure cautelari nel procedimento cd. Crimine e che il suo arres era avvenuto, a distanza di un anno e tre mesi – e non di pochi mesi -, in esecuzione di
ordine di carcerazione: si tratterebbe di fattore decisivo, ai fini della confutazione del ri illogicità dell’argomento speso dai giudici di merito per respingere la doglianza.
Dalla lettura delle esposte considerazioni, emerge come la richiesta della difes avanzata con lo strumento di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., sia infondata, riguardand ben vedere, proprio l’aspetto valutativo sviluppato in sede di legittimità, che è sottratto, si è premesso, a censura straordinaria.
La Corte di cassazione, Sezione Quinta, nel rispondere al terzo motivo di doglianza del ricorrente NOME COGNOME con il quale si lamentava la mera apparenza della motivazione quanto alla compatibilità della sua affiliazione alla ‘ndrangheta fin dal 2010, rispett dichiarazioni dei collaboranti NOME COGNOME e NOME COGNOME (pag. 7-8 della sentenza dell Sezione Quinta), ha osservato che:
la Corte di appello aveva evidenziato che la narrazione relativa alla riammissione NOME COGNOME alla ‘ndranghetk, era stata innanzi tutto riferita da NOME COGNOME elemento di vertice dell’organizzazione criminale, nel corso di una conversazione intercettata si trattava della conversazione avvenuta il 20 febbraio 2010 presso la lavanderia Ape Green mediante una descrizione così ricca di particolari ed articolata secondo logica coerenza, da no lasciare spazio a dubbi circa il fatto che i due interlocutori, tra cui, per l’appunto, Com avessero discusso di un fatto storico realmente accaduto, ovvero la rinnovata ammissione di NOME COGNOME nell’anno 2010, all’interno del gruppo criminale;
il secondo collaborante NOME COGNOME aveva militato nella cosca Ursino tra fine anni ’90 e il 2006 e quindi, in ordine alla mancata conoscenza della riammissione di NOME COGNOME, la Quinta Sezione ha osservato che la Corte territoriale aveva fornito adegua motivazione, ritenendone l’attendibilità, sul rilievo che COGNOME già dal 2006, si era dista dal consesso a causa di problemi originati dalla relazione di sua madre con NOME COGNOME, organico ad altra famiglia, quella degli Aquino;
infine, «Quanto alle dichiarazioni del collaborante NOME, la Corte di merito risposto all’obiezione fondata sulla partecipazione dell’NOME sino al 2011 all’attiv narcotraffico svolta dallo COGNOME osservando (pag. 303 della motivazione della sentenza d secondo grado) che la riammissione di NOME COGNOME nella ‘ndrangheta “ufficiale” si colloca un momento di poco antecedente all’esecuzione degli arresti domiciliari nel procedimento cd. Crimine, tra i quali vi era anche quello dell’NOME e quindi sarebbe stato possibile l’informazione della riammissione di NOME COGNOME nel locale di Gioiosa non fosse ancora pervenuta al collaboratore di giustizia.».
Escluso ogni profilo di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione sentenza della Corte di appello, la Quinta Sezione ha rigettato il ricorso avverso la decisi impugnata.
2.1. Il preteso errore percettivo di cui ci si duole riguarderebbe il momento relativo privazione della libertà (e il motivo della medesima) del collaborante NOMECOGNOME errore avrebbe costituito il presupposto del ragionamento circa i tempi in cui NOME COGNOME aveva fatto nuovo ingresso nella cosca.
Ad avviso del Collegio, non si versa nell’ipotesi di preteso errore, atteso che la Qui Sezione, nel rispondere al terzo motivo di ricorso della difesa di NOME COGNOME ha riten immune da vizi logici della sentenza di appello, sul rilievo, tra l’altro, che la riammiss NOME COGNOME nella ‘ndrangheta “ufficiale” si collocava in un momento di poco antecedente all’esecuzione degli arresti domiciliari (…) di NOME.
In disparte il motivo dell’arresto a carico di NOME – se esso fosse avvenuto, co indica la sentenza, riferendo un dato delle decisioni dei precedenti gradi, nel procedimento c Crimine, ovvero, come osserva la difesa, per un ordine di esecuzione – profilo marginal nell’economia del tessuto motivazionale, va escluso che la sentenza contenga un errore, sotto il profilo cronologico, laddove, riportando le valutazioni svolte dalla Corte di appello c dichiarazioni di NOME, la Corte di legittimità afferma che la riammissione di NOME COGNOME nella ‘ndrangheta “ufficiale” si collocava in un momento di poco antecedente all’esecuzion degli arresti di NOME.
Appare pertanto infondata la doglianza del ricorrente, atteso che, con l’enunciat «momento di poco antecedente all’esecuzione degli arresti», si è inteso utilizzare un parametr semplicemente indicativo circa il momento in cui la privazione della libertà di NOME, ch aveva sottratto alla vita della cosca, avrebbe potuto incidere sulla sua conoscenza del avvenuta riammissione di NOME nell’organizzazione criminale.
Conseguentemente, risulta infondato il rilievo con cui, nell’odierno ricorso, si prete di connettere tale indicazione ad un errore percettivo della Corte che, per contro, si è limit convalidare, in punto logicità e non contraddittorietà, una valutazione fondata su di un d cronologico di una certa ampiezza e valutato, in sede di legittimità, come logicament ponderato.
2.2. Deve altresì considerarsi, con riferimento alle ragioni poste a fondamento dell sentenza impugnata, che la Sezione Quinta, nel rigettare il terzo motivo di ricorso avanza dalla difesa di NOME COGNOME motivo con il quale si lamentava, in sintesi, l’apparenza d motivazione quanto alla compatibilità della sua affiliazione alla ‘ndrangheta a partire dal 2 rispetto alle dichiarazioni di NOME – ha osservato che la logicità della decisione di a riposa, in primis, sulla narrazione, proveniente da NOME COGNOME, del fatto che NOME COGNOME era stato riammesso nell’associazione: si tratta del narrato captato nel corso de conversazione del 20 febbraio 2010, avente a protagonista COGNOME elemento di vertice dell’associazione che, nel febbraio 2010, aveva parlato della riammissione di COGNOME al consorteria, evento pertanto collocato nell’anno 2010.
A fronte di tale quadro, ove l’esito decisorio non sarebbe stato diverso anche considerare rilevante, ciò che non è, la cronologia inerente alla detenzione di Agostino, de escludersi ogni spazio di operatività dell’art. 625-bis cod. proc. pen., non essendo ravvisa alcun errore decisivo e capace di disarticolare la censurata pronuncia di legittimità, alla lu principio, condiviso dal Collegio per cui «In tema di ricorso straordinario per errore di l’errore che può essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello deci che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato. (Fattispecie relativa a una pronuncia d’inammissibilità del ricorso pro avverso condanna per ricettazione delle targhe di un’autovettura, nella quale la Corte h ritenuto irrilevante l’erronea indicazione del ricorrente quale intestatario di una p assicurativa rinvenuta sul veicolo, poiché la sostanziale riferibilità della pol dell’autovettura all’imputato risultava da circostanze ulteriori, debitamente considerate n decisione impugnata).» (così, tra le molte, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, R 259503-01).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato a pagamento delle spese processuali. Non può essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio, avanzata dalla parte civile NOME COGNOME per il presente grado, no risultando il medesimo essere costituito parte civile nei confronti di NOME COGNOME imput del solo delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riget la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile NOME COGNOME
Così deciso il 29 gennaio 2025.