Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11021 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11021 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto ex art. 625bis cod. proc. pen. da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ AVV_NOTAIO, il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Palermo, in riforma parziale, quanto alla posizione di NOME COGNOME, della sentenza del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 4 maggio 2022, gli aveva inflitto la pena complessiva di 14 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di tipo RAGIONE_SOCIALE, contestata al capo 1) della relativa rubrica, unificato dalla continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, in relazione ai quali, una volta ritenuto più grave il reato associativo contestato al cennato capo 1) e previa riduzione per il rito abbreviato, era stata disposta, a titolo di aumento, la pena di 4 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione.
Con sentenza n. 31825 in data 29 aprile 2025 la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò con rinvio la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando, quanto alla posizione di COGNOME, che gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione erano stati calcolati in maniera indistinta e, dunque, incaricando il Giudice del rinvio di un nuovo calcolo, da operarsi, separatamente, per ciascuna delle violazioni cd. satellite.
COGNOME ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell ‘ art. 625bis cod. proc. pen. avverso la suddetta sentenza per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell ‘ art. 625bis cod. proc. pen. in ragione della sussistenza di errori materiali e/o di fatto quanto al computo degli aumenti disposti a titolo di continuazione. Infatti, la sentenza di legittimità, trattando il motivo di ricorso relativo all ‘ individuazione del reato più grave a partire dal quale operare gli aumenti di pena a titolo di continuazione, avrebbe ritenuto che la questione della dosimetria della pena-base non avesse costituito oggetto di censura nei motivi di appello. Al contrario, si osserva, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto l ‘ esistenza della continuazione proprio a seguito di un esplicito motivo formulato in sede di gravame. Inoltre, con il quarto motivo del ricorso per cassazione sarebbero stati censurati proprio l ‘ individuazione del reato più grave e il relativo calcolo della pena. A tal fine, la difesa avrebbe dedotto che il reato più grave andasse identificato nel delitto associativo accertato con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, con cui COGNOME era stato riconosciuto colpevole di avere fatto parte della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, con un ruolo di organizzazione e di direzione; e ciò in quanto tale episodio sarebbe stato caratterizzato da una maggiore gravità in
concreto della condotta, apprezzata in termini di più spiccato disvalore rispetto alla condotta di semplice partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggetto del procedimento penale nell ‘ ambito del quale è stata emessa la sentenza di legittimità.
In data 12 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con memoria pervenuta in Cancelleria via PEC in data 9 novembre 2026 l ‘ AVV_NOTAIO ha replicato alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale, rilevando che, diversamente da quanto argomentato nella requisitoria, l ‘ originario ricorso per cassazione avrebbe contestato, al quarto motivo, sia l ‘ individuazione del reato più grave ai sensi dell ‘ art. 81, secondo comma, cod. pen. come determinato dalla Corte di appello, sia il quantum della pena-base, laddove la sentenza di legittimità avrebbe, invece, affermato che l ‘ individuazione del reato più grave e la relativa dosimetria della pena non erano state oggetto di contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo quanto si ricava dalla sentenza emessa in data 26 febbraio 2024 della Corte di appello di Palermo, prodotta dalla difesa, i Giudici di merito hanno riconosciuto l ‘ esistenza della continuazione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, così derubricato il fatto di cui al capo 1) dell ‘ imputazione di quel procedimento originariamente contestato ai sensi del secondo comma dell ‘ art. 416bis cod. pen. (con l ‘ attribuzione a COGNOME del ruolo di capo o promotore), e la condotta oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003, irrevocabile il 12 luglio 2004, con cui egli era stato condannato per avere partecipato, come un ruolo di organizzazione e direzione, ad un ‘ associazione mafiosa. Con la sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello aveva individuato come violazione più grave quella contestata al capo 1) della rubrica di quel procedimento, applicando, in relazione ad essa, la pena base di 10 anni di reclusione; mentre, in relazione al delitto oggetto della seconda sentenza, emessa il 16 luglio 2003, aveva applicato, a titolo di aumento per la continuazione, la pena di 4 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione (v. pag. 288 della sentenza del 26 febbraio 2024).
2.1. A seguito di tale pronuncia, la difesa dell ‘ imputato, con il quarto motivo del ricorso per cassazione, aveva dedotto che la Corte di appello aveva errato
nell ‘ individuare il reato più grave tra quelli posti in continuazione in quello contestato al capo 1) dell ‘ imputazione. Ciò in quanto COGNOME, nel procedimento definito con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003, era stato condannato per il ruolo apicale rivestito all ‘ interno della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, sicché tale condotta aveva un disvalore maggiore (per la caratura dei soggetti coinvolti, per i fatti e le dinamiche emersi nel processo, per l ‘ intensità del dolo e la durata della condotta delittuosa, per la commissione dei reati-fine di estorsione) rispetto a quella di semplice partecipazione contestata al capo 1), con conseguente errore nella determinazione del quantum di pena. In altri termini, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale, in sede di individuazione del reato più grave, avrebbe dovuto comparare la gravità in concreto delle singole condotte e non limitarsi a rilevare la cornice edittale della pena prevista dalla legge nel momento della commissione dei reati successivamente ritenuti in continuazione.
2.2. A fronte di tale prospettazione, la Corte di cassazione ha affermato, a pag. 41 della sentenza oggetto dell ‘ odierno ricorso straordinario, che con l ‘ atto di appello non era stato formulato alcun rilievo in relazione alla dosimetria della pena-base. Inoltre, il Collegio di legittimità ha anche affermato l ‘ infondatezza del suddetto quarto motivo di ricorso per cassazione, secondo cui la violazione più grave doveva essere determinata avendo riguardo al maggiore disvalore in concreto tra le condotte unite dalla continuazione. Sempre a pag. 41, infatti, la sentenza oggetto del ricorso straordinario ha affermato che ai fini della determinazione della violazione più grave andavano messe a confronto le singole pene inflitte, in concreto, per i reati già giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003, da un lato, e la pena da infliggere per il reato oggetto di quel giudizio, dall ‘ altro; e ciò in applicazione analogica dell ‘ art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Altamura, Rv. 286206 – 01; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259572 – 01; Sez. 2, n. 41575 del 04/10/2006, COGNOME, Rv. 235384 – 01); e ha, dunque, concluso affermando che la Corte territoriale ha correttamente applicato tale criterio.
Tanto premesso in termini di ricostruzione generale, deve rilevarsi, come detto, l ‘ inammissibilità delle censure difensive.
Sotto un primo profilo, infatti, l ‘ odierno ricorso straordinario argomenta l ‘ asserito errore percettivo in cui sarebbe incorso il Collegio di legittimità citando, in maniera niente affatto pertinente, il quarto motivo del ricorso per cassazione. Invero, se, come si ricava a pag. 3 del ricorso straordinario, l ‘ oggetto dell ‘ ipotizzato errore di fatto consisteva nell ‘ affermazione, contenuta alla pag. 41 della sentenza, secondo cui la dosimetria della pena-base non aveva formato
oggetto di censura con i motivi di appello, davvero non si vede come la tesi difensiva possa essere dimostrata a partire dal quarto motivo del ricorso per cassazione e non, eventualmente, dal relativo motivo di appello, su cui, invece, il ricorso straordinario nulla osserva.
Ma, soprattutto, le considerazioni difensive oggetto sia del ricorso straordinario, sia della memoria di replica, si incentrano più che su eventuali errori percettivi in ordine alle censure formulate, con l ‘ atto di appello, rispetto alla determinazione della pena-base, sull ‘ errata applicazione dei criteri di individuazione della violazione più grave tra le due distinte fattispecie associative. Né varrebbe affermare che la critica alla individuazione del reato più risalente (ossia la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE con il ruolo di organizzazione e di direzione) sottintenda, necessariamente, una censura anche sul quantum della pena-base, posto che riconoscere in tale reato la violazione più grave comporterebbe la necessità di rideterminare la relativa pena in misura non superiore a quella applicata con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 luglio 2003.
Infatti, anche ammettendo che questo possa essere stato il senso della deduzione difensiva, dovrebbe comunque concludersi che essa non avrebbe affatto prospettato un errore percettivo. Ciò in quanto la relativa questione sarebbe stata, in ogni caso, affrontata dalla Corte di cassazione, che l ‘ ha peraltro risolta conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violazione più grave deve essere determinata con riferimento al più elevato massimo edittale della fattispecie e, a parità del tetto edittale, al minimo edittale più elevato nel caso in cui l ‘ unificazione e il giudizio di comparazione di tutti i reati riuniti siano compiuti dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Chiabotti, Rv. 255347 – 01); ovvero con riferimento alla pena in concreto inflitta nel caso in cui, invece, l ‘ unificazione davanti al giudice della cognizione riguardi reati giudicati da giudici diversi, in applicazione analogica dell ‘ art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (a mente del quale «si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave») stante la eadem ratio che caratterizza le due situazioni (così Sez. 2, n. 41574 del 4/10/2006, COGNOME, Rv. 235384 – 01; Sez. 2, n. 21769 del 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259572 – 01; Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Altamura, Rv. 286206 – 01).
Pertanto, anche a voler interpretare la censura nei termini anzidetti, non soltanto la difesa prospetterebbe un errore di fatto che non vi è stato, ma, in definitiva, qualificherebbe come percettivo un errore che, quand ‘ anche fosse stato commesso, riguarderebbe, all ‘ evidenza, l ‘ applicazione dei criteri per la determinazione della violazione più grave e, dunque, un errore in diritto e non certo di fatto.
In breve, e conclusivamente, l ‘ odierna prospettazione appare generica, aspecifica e, in ogni caso, manifestamente infondata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla relativa declaratoria consegue, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro che deve essere, equitativamente, fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/01/2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME