Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27803 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE di CASSAZIONE
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria in atti;
sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Roma, c:he ha concluso per la revoca della sentenza della Cassazione e l’annullamento della sentenza della Corte di Appello, a seguito dell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 36975 del 27/06/2023, depositata il 07/09/2023, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa 1116/06/2022 nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente ai reati di cui ai capi 39-bis), 39-ter), 39-quinquies) e 7), alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla confisca.
Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale del COGNOME sulla base di un duplice motivo con il quale eccepisce:
l’errore di fatto nella parte in cui la Corte di cassazione, nell’esame delle censure formulate con il terzo motivo di ricorso – con il quale si era dedotta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna, con riferimento al capo 39 sexies della rubrica, circ:a il riconoscimento della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa – aveva omesso di motivare sull’oggetto specifico della censura, limitandosi, per una evidente svista percettiva, ad illustrare le ragioni, non oggetto di contestazione, in base alle quali i giudici del merito avevano affermato la natura elusiva della fittizia intestazione delle quote della RAGIONE_SOCIALE di nuova costituzione (omissione motivazionale che aveva avuto un rilievo decisivo, in quanto l’esclusione dell’aggravante avrebbe determinato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione);
errore di fatto nella parte in cui la Corte di Cassazione, nell’esaminare il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, aveva articolato una motivazione esclusivamente orientata a confermare l’intento elusivo della operazione di intestazione fittizia della RAGIONE_SOCIALE (capo 39 sexies), valorizzando elementi di fatto frutto di una errata percezione degli atti esaminati nella sentenza di secondo grado, affermando, in particolare, che, all’epoca di commissione del reato (19 novembre 2013), NOME COGNOME si era interfacciato con NOME COGNOME, già condannato per reati di mafia, e che NOME COGNOME era già indagato nel procedimento Aemilia, circostanze non accertate dai giudici di merito e che avevano avuto rilievo decisivo ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante speciale (art. 416-bis.1 cod. pen.) che, ove esclusa, avrebbe determinato l’estinzione del reato contestato al capo 39 sexies per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti con il rimedio straordinario in questione. “ttik,ì INDIRIZZO GLYPH (1.(
Oggetto dell’impugnazione è i4apo 39 sexies rispetto al quale il COGNOME aveva eccepito in sede di legittimità il “vizio di motivazione, per manifesta illogicità, p avere la corte distrettuale confermato la condanna dell’imputato per il capo riguardante l’addebito di intestazione fittizia, il 19 novembre 2013, delle quote della RAGIONE_SOCIALE, anche aggravata dall’agevolazione mafiosa”, secondo la sintesi riportata in sentenza (punto 17.3, pag. 27).
Sostiene odiernamente il ricorrente che l’aggravante dell’agevolazione mafiosa aveva costituito oggetto di specifica censura, non esaminata dalla cassazione, e che il rinvio effettuato alla pronuncia di secondo grado era erroneo nell’individuazione di circostanze di fatto in realtà insussistenti (la frequentazione di NOME COGNOME era riferita dalle sentenze di merito esclusivamente al
periodo 2006/2009; quest’ultimo, all’epoca di commissione del reato, non era stato già condannato per reati di mafia; solo nel 2015 era stato iscritto nel registro degli indicati nel processo Aemilia, nell’irrilevanza dell’interdittiva antimaf emessa dalla Questura di Milano il 17 settembre 2013, determinata dalla possibile contiguità degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE con alcuni esponenti della criminalità organizzata).
L’errore denunciato non avrebbe consentito di escludere l’aggravante speciale e, di conseguenza, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Un primo elemento di contraddizione emerge dalla lettura dei due motivi di ricorso, affermandosi, per un verso, l’omessa motivazione sulla censura relativa all’aggravante e, per altro, sostenendosi che gli elementi di fatto a sostegno del collegamento del COGNOME con la criminalità organizzata e della finalità dell’agevolazione mafiosa, sottesa al reato d’interposizione fittizia delle quote societarie, siano stati erroneamente percepiti.
In realtà a pagina 39 della sentenza della cassazione si escludono vizi della motivazione, così come deducibili nel giudizio di legittimità ossia per profili attinenti alla manifesta illogicità, con riferimento non soltanto al reato ma anche all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sì che non è dato riscontrare, in primo luogo, l’omessa pronuncia sul punto (come, d’altra parte, emerge dal secondo motivo del ricorso in esame).
Quanto alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso a suo tempo proposto, la motivazione si basa su profili squisitamente valutativi per avere la Corte di Cassazione ritenuto aspecifiche le censure, a causa dell’omesso confronto del ricorrente con i passaggi argomentativi della pronuncia di secondo grado; per aver collegato la posizione di NOME COGNOME con quella del coimputato NOME COGNOME, con conseguente richiamo alle valutazioni in precedenza esposte per tale imputato; per aver rinviato alle circostanze di fatto riportate nelle pagine da 316 a 321 della sentenza di secondo grado – acquisita agli atti – in sé idonee a confermare la finalità dell’agevolazione mafiosa.
La lettura di tali pagine evidenzia innanzitutto gli elementi investigativi attestanti come i NOME COGNOME avessero chiara contezza della esistenza di indagini per fatti di delinquenza organizzata nei loro confronti sì che l’eventualità di prossimi provvedimenti ablatori costituiva una minaccia concreta (la società fittizia RAGIONE_SOCIALE fu costituita due mesi dopo una interdittiva antimafia a carico della RAGIONE_SOCIALE e dopo il coinvolgimento di NOME COGNOME nel processo cd. Aemilia); circa la circostanza aggravante, in particolare, le pagine 320 e 321 riportano le fatturazioni attestanti il carattere strumentale della RAGIONE_SOCIALE all’attivi della RAGIONE_SOCIALE, funzionale al profitto economico della cosca.
Hanno precisato le sezioni unite che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01).
Nel caso di specie, il ricorso straordinario ha in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, chiedendosi di rivalutare la soglia di ammissibilità della censura, l’analogia con la posizione di NOME COGNOME, la sussistenza della manifesta illogicità della sentenza di secondo grado, alla stregua di elementi di fatto ritenuti insussistenti o non pertinenti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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