Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29571 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29571 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/10/2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha
chiesto la revoca della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di impugnazione presentato dall’AVV_NOTAIO, NOME proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 18 ottobre 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale.
Occorre premettere che con la sentenza impugnata, nella fase rescindente, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME, veniva annullata senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal condannato, pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 20 febbraio 2023; mentre, nella fase rescissoria, veniva rigettato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022.
A sua volta, con la sentenza del 23 giugno 2022, la Corte di appello di Firenze aveva confermato la sentenza del 30 giugno 2021 con cui il Tribunale di Firenze aveva giudicato NOME COGNOME – quale consigliere di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 13 novembre 2012, nonché quale socio e presidente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE – colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché distraeva o comunque dissipava i beni della società fallita, in quanto, dopo che era stato stipulato un contratto di affitto tra le due società avente per oggetto un ramo di azienda, accumulava un credito di 186.000,00 euro per canoni arretrati senza pretenderne il pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, rinunciava alla somma con una risoluzione consensuale del contratto. Per tale ipotesi delittuosa, l’imputato veniva stato condannato alla pena principale di tre anni di reclusione, alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Con il ricorso straordinario in esame la difesa di NOME articolava un’unica doglianza, con cui censurava la mancata fissazione dell’udienza di discussione del ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 23 giugno 2022, svoltasi il 18 ottobre 2023, che aveva determinato la violazione delle regole preposte allo svolgimento del contraddittorio tra le parti processuali stabilite dall’art. 611 cod. proc. pen.
Secondo la difesa del ricorrente, la mancata fissazione di un’udienza di trattazione del ricorso avverso la sentenza di condanna del 23 giugno 2022, afferente alla fase rescissoria del giudizio di legittimità, aveva determinato la lesione del principio del contraddittorio, essendo stata la decisione impugnata emessa all’esito di un’udienza fissata per la sola trattazione del ricorso contro
l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione del condannato, pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 20 febbraio 2023, senza che le parti avessero formulato le proprie conclusioni in ordine al merito delle censure esposte nel ricorso per cassazione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è infondato.
In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse di NOME COGNOME, avverso la sentenza emessa il 18 ottobre 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazioni.
Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell’art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 01).
Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell’interesse di NOME COGNOME, occorre ricordare che il principio dell’intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell’art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato; l’accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell’attività giurisdizionale » e realizza l’interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche …]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995).
Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in AVV_NOTAIO, perché costituiscono una deroga all’intangibilità del giudicato.
Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso
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straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività.
2.1. In questa cornice, l’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall’influenza esercitata sulla decisione dall’inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l’effetto di tale errore.
Ne discende che, esulando dall’errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l’errore revocatorio – secondo l’accezione che vede nello stesso il travisamento degli atti nelle due forme dell’invenzione o dell’omissione, non estensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesatta interpretazione – in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.
Pertanto, il cosiddetto travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
A maggior ragione, non può essere dedotta, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell’errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, tanto meno laddove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario in forza di una, non consentita o non accolta, interpretazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
2.2. Quanto all’omissione dell’esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, la stessa, quand’anche sussistente in astratto, si risolve in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell’errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura »; situazione che ricorre quando l’omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria », una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.).
In questa prospettiva, si avverte la necessità di ricordare che il disposto dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, COGNOME, Rv. :236731 – 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, COGNOME, Rv. 231206 – 01).
Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, in violazione della regola dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione.
A tali indicazioni ermeneutiche può solo aggiungersi che, proprio sulla scorta dell’omologo rimedio dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., giova a delimitare l’errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione fornita dalle Sezioni Unite civili come errore che «sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l’errore materiale , è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso .appartiene per legge , in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza » (Sez. U, n. 101 del 08/02/1983, Rv. 425800 – 01).
L’applicazione dei principi che si sono enunciati nei paragrafi 2, 2.1 e 2.2 al ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. peri. da NOME COGNOME, avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 18 ottobre 2023, comporta che di tale impugnazione deve rilevarsi l’inammissibilità per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo, risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che l’avviso di fissazione dell’udienza del 18 ottobre 2023 veniva ritualmente comunicato dalla cancelleria della Corte di c:assazione, Quinta Sezione penale, sia al difensore dell’imputato, l’AVV_NOTAIO, sia alla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione.
Nel caso di specie, la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 18 ottobre 2023, da parte della cancelleria della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, avveniva nel rispetto dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, a tenore del quale per i «ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore AVV_NOTAIO e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore AVV_NOTAIO faccia richiesta di discussione orale ».
Ulteriore dimostrazione della regolarità del contraddittorio instauratosi tra le parti processuali discende dal fatto che, per l’udienza del 18 ottobre 2023, risultavano depositate ritualmente sia la requisitoria scritta del Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 2020, sia le note di replica dell’AVV_NOTAIO, con cui si ribadiva la sua richiesta di accoglimento del ricorso, contestualmente proposto per l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 20 febbraio 2023 e per la sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte il 23 giugno 2022. Le note di replica alla requisitoria scritta del Pubblico ministero depositate dall’AVV_NOTAIO, tra l’altro, comprendevano vari allegati, afferenti al merito della vicenda processuale oggetto del giudizio conclusosi con la condanna di NOME, rendendo ulteriormente evidente l’integralità del contraddittorio instauratosi tra le parti processuali.
3.1. Né rileva, in senso contrario, la circostanza, dedotta dalla difesa del ricorrente, secondo cui, nell’avviso di fissazione dell’udienza del 18 ottobre 2023, veniva menzionata la sola ordinanza del 20 febbraio 2023, con cui la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del ricorrente, atteso che la sentenza impugnata la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, decideva contestualmente la fase rescindente e la fase rescissoria dell’impugnazione.
Si consideri, in proposito, che, con la sentenza impugnata, nella fase rescindente, veniva annullata senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 20 febbraio 2023; mentre, nella fase rescissoria, veniva rigettato il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze del 23 giugno 2022.
Tale operazione ermeneutica veniva eseguita dalla Corte di legittimità legittimamente, esaminando gli atti trasmessi per effetto del dedotto error in procedendo, in linea con la giurisprudenza, risalente e consolidata, secondo cui: «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la
manifesta illogicità della motivazione» (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092 – 01).
Residua, infine, un’ultima questione, relativa alla possibilità, di unifica un’unica udienza la fase rescindente e la fase rescissoria del giudizi legittimità, alla quale deve fornirsi risposta positiva.
Non può, in proposito, non richiamarsi analogicamente il principio di diritto rilevante per il giudizio di revisione, secondo cui: «In tema di revision fase rescissoria, nell’attuale assetto normativo, non dev’essere necessariamen distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appell all’udienza dibattimentale fissata a norma dell’art. 636 cod. proc. pen., valutazione dei presupposti di ammissibilità dell’istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione d merito, ai sensi dell’art. 637 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 14955 del 14/02/2 NOME, Rv. 286170 – 01).
L’unificazione delle due fasi, del resto, costituisce una regola AVV_NOTAIO giudizio di legittimità, confermato dal seguente principio di diritto: «In tem ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l’art. 625-bis, comma 4, c proc. pen. che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adot provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione della procedur non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immedia caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, i quanto può adottarsi un’immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente» (Sez. 1, n. 18363 d 17/11/2022, dep. 2023, Gheri, Rv. 284541 – 01).
Ne discende conclusivamente che il rigetto presentato nell’interesse d NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così deciso il 13 giugno 2024. al pagamento delle spese O GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Nj 47 NUMERO_DOCUMENTO 2