Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20819 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 10 giugno 2021, all’esito giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati cui agli artt. 74 (capo n. 1) e 73 (capi nn. 2 e 3) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere partecipato ad un’associazione finalizzata alla coltivaz produzione e cessione di marijuana, con il ruolo di “giardiniere”, dall’estat al 10 settembre 2015 (capo n. 1), e per avere coltivato, in concorso con numerose piante di cannabis sia in un terreno (da data anteriore al 18 ma 2015 e sino al 5 maggio 2016: capo n. 2) sia in un terrazzo (dal 10 luglio 2014 al 29 aprile 2015: capo n. 3) e, -riconOsciuti tutti í fatti in continuazione operata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia.
La Corte di appello, adita – anChe – dalla Difesa di NOME COGNOME, 7 giugno 2022, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma riqualificato il reato associativo di cui al capo n. 1) in quello di cui al dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rideterminato, riducendola, là p
Su ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione (Sez. 7, ord. n. 15083 17/03/2023, COGNOME n.m.) COGNOME ha dichiarato inammissibile COGNOME l’impugnazione, così, testualmente ed integralmente, motivando:
«1. Il ricorso proposto da COGNOME NOME, come integrató dalla memoria, è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, per genericità, articolato in fatto e reiterativo dei motivi di appello. Richiede alla Corte Cassazione, inoltre/ una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando, – con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come dalle intercettazioni emerge il ruolo di associato del ricorrente con la mansione di addetto alla coltivazione sia nel terreno e sia nell’immobile dove erano coltivate le piante di cannabis; inoltre alla perquisizione nel terreno dove era la piantagione del 5 maggio 2015 il ricorrente si trovava sul posto.
La sentenza analizza anche la posizione di lavoro regolare del ricorrente come non idonea a ritenere incompatibile l’attività di cui alle imputazioni nei -suoi confronti.
Il ricorso sul punto risulta – generico, e reiterativo dei motivi dell’appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi prop9sti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 dei 18/07/2014 – dep. 28/10/2014, COGNOME e altri, Rv. 26060801).
1. Per il denunciato travisamento non risultano allegate le intercettazioni telefoniche ritenute travisate (Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010 – dep. 26/08/2010, COGNOME ed altri, Rv. 24814101; vedi anche Sez. 6, n. 9923 .del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012; S., Rv. 25234901); inoltre il travisamento sarebbe stato commesso in primo grado, senza relativo motivo di appello.
‘Del resto, “In sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile” (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 – dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 27255801)».
Ciò premesso, propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. NOME COGNOME, tramite Difensore d fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui denuncia violazio di legge, sotto plurimi profili di segnalati errori che stima essere di fatto.
In primo luogo, la Corte di legittimità avrebbe errato nel ritenere l’imp presente il 5 maggio 2015 presso il terreno ove era stata tramite perquisiz rinvenuta la piantagione di cannabis, in quanto agli atti non vi è nessun ve di perquisizione che dia atto della presenza dell’imputato.
Inoltre, le censure svolte nell’appello non sarebbero generic diversamente da quanto ritenuto dalla Sez. 7 della S.C., poiché l’imputato av documentato che nel periodo in cui veniva contestata la condotta costituen reato lo stesso lavorava fuori dalla città di Reggio Calabria, ove sono collo fatti contestati, nel comune di Briatico, per quaranta ore settimanali, e c era oggettivamente impossibile coltivare e curare le piante’dì cannabis nel mese in cui è stato interessato dalle indagini, in ragione delle quattro fas assume il ricorrente – sono «notoriamente necessarie alla produzione ed alla crescita della cannabis: fase di germinazione 2-10 giorni, fase della piantina 1-3 settimane, fase vegetativa 1-5 settimane, fase di fioritura 7-14 settimane, per come puntualmente eccepito nell’atto di appello» (così alle pp. 1-2 del ricorso).
Si tratterebbe di temi sui quali .la Corte di appello non si è in alcun espressa, omettendo di pronunciarsi anche sulla richiesta di perizia s
lunghezza dei tempi per la coltivazione e la produzione della cannabis, per domandata in primo grado e respinta – si stima, immotivatamente – da Tribunale.
Ancora: la sentenza di appello sarebbe affetta dal vizio di omissione pronunzia quanto alle eccezioni che erano state sollevata dalla Dif dell’imputato sulla interpretazione del contenuto di due intercetta telefóniche entrambe del 10 aprile 2015, una delle ore 09.06, l’altra delle 08.1 (che erano state puntualmente indicate alle pp. 4-5 dei motivi di appello).
Si afferma, quindi, che sia nell’originario ricorso di legittimità si memoria successivamente depositata si erano denunziate più violazioni di legg (artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 19 mancata assunzione di prova decisiva, mancanza assoluta ovvero manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazioné .e travisamento delle risu processuali, ma che la Settima Sezione della Corte di cassazione – si rit erroneamente ed illegittimamente – ha ritenuto inammissibile il ricorso poi valutato reiterativo, così trascurando le plurime denunzie di omission pronunzia da parte della Corte di appello rispetto ai motivi ritualmente prop con l’impugnazione di merito.
Il Procuratore Generale della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 10 gen 2024 ha chiesto’ dichiararsi inammissibile il ricorso.
6.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
6.1. In primo luogo, l’impugnazione reitera, in termini pressoch sovrapponibili, le questioni già poste nell’atto di appello e nel primo rico legittimità, peraltro quasi esclusivamente costruite in fatto. Ed infatti: il di perquisizione non attesterebbe – si dice nel ricorso straordinario – la pr dell’imputato nel campo ove erano le piante; nel periodo di cui alla contestaz l’imputato avrebbe lavorato in un paese, la cui distanza da Reggio Calabria ignora; la distanza, appunto sconosciuta, tra il luogo di lavoro e le coltiv renderebbe impossibile la coltivazione delle piante; sarebbero “notorie” le della crescita della piantina di cannabis, nondimeno invocandosi nel contempo d parte della Difesa una perizia per fare emergere positivamente tale circosta seppure “notoria”; due telefonate intercettate e trascritte significhere “altro” rispetto a quanto ritenùto dai Giudici di merito.
6.2. Inoltre, come segnalato nella requisitoria del P.G., la Difesa denunzi in realtà, un errore valutativo e non di fatto che, anche ove mai posto in es non sarebbe emendabile (infatti, secondo Sez: U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686, «In tema di ricorso straordinario, qualora la causa
dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fattó, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»).
6.3. Difetterebbe, comunque, il requisito della decisività, poiché l’err prospettato, anche ove in ipotesi sussistente, non è stato nemmeno prospett nel ricorso in maniera tale da condurre necessariamente, ove emendato, ad un difforme decisione. Ed è opportuno rammentare che «In tema dì ricorso straordinario per errore di fatto, non . è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la “rado decidendi” della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione» (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553).
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cor Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibi segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, in disposit
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi gi reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE e condivisi dal Collegio, ricorrend condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/02/2024.