Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22088 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Torino il 06/07/1980 avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 41406 del 10/10/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio – limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – la sentenza, con la quale il Gip del Tribunale di Ivrea aveva accolto la richiesta di applicazione della pena nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME in relazione al delitto di cui all’art 589-bis cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione l’imputato, tramite il difensore, chiedendone l’annullamento, per la presenza di un errore di fatto.
Si lamenta che la pronuncia ha omesso di confrontarsi con le doglianze propsettate. Erano stati infatti presentati due ricorsi, rispettivamente da parte dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME. Tuttavia – denuncia l’avv. COGNOME – la sentenza non ha risposto alle doglianze contenute nel proprio ricorso, depositato in data 10 giugno 2024, mentre ha risposto solamente alle doglianze contenute nel ricorso dell’avv. COGNOME, composto di due motivi, dei quali: il primo, relativo a vizio di motivazione circa la quantificazione della durata di tre anni – per aver i giudice preso le mosse dal massimo edittale di quattro anni – della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, era ritenuto generico e dichiarato infondato; il secondo, relativo alla mancata applicazione della diminuente per il rito, era accolto. Analoga struttura aveva anche il ricorso dell’avv. COGNOME che presentava due motivi, in ordine al vizio di motivazione circa il calcolo della pena all’omessa applicazione della diminuente di rito. Tuttavia, denuncia l’avv. COGNOME le ragioni esposte nel ricorso pretermesso avrebbero permesso di accogliere anche il primo motivo, e, in particolare, ripercorrendo il ricorso originariamente depositato dall’avvocato, la constatazione della mancata motivazione in ordine all’applicazione di una pena distante dal minimo edittale; applicazione contraria ai principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e d legittimità che impongono la motivazione della scelta discrezionale nel calcolo della durata della sanzione accessoria, se in misura superiore al minimo edittale.
La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del pubblico ministero, con la quale insiste in quanto dedotte, sostenendo la specificità della doglianza erroneamente non scrutinata dalla Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Deve premettersi che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (ex multis, Sez. 1, n.
391 del 09/11/2023, dep. 04/01/2024, Rv. 285553). Più precisamente, l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., allorché i motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all’art. 173 disp. att cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982). Tali principi si attagliano anche al caso in cui il motivo del quale si lamenta l’omesso esame sia contenuto nel ricorso di uno dei difensori e sia, nella sostanza, sovrapponibile a quello, invece esaminato espressamente, contenuto nel ricorso dell’altro difensore, perché ciò che conta è la corretta percezione della sostanza della censura da parte della sentenza Corte di cassazione.
1.2. Nel caso di specie, tale corretta percezione emerge dalla sentenza impugnata, perché essa si incentra sul difetto di specificità della doglianza; difetto comune sia al motivo espressamente esaminato sia quello non espressamente esaminato.
Infatti, la sentenza del 10 ottobre 2024, in risposta al primo motivo, introdotto con il ricorso dell’avv. COGNOME, relativo al vizio di motivazione circa la quantificazio della sanzione accessoria, ha correttamente affermato che il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l’onere di dedurre le censure che intende muovere in relazione ad uno o più punti determinati alla decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112).
Venendo ora al ricorso di cui la difesa lamenta la pretermissione, introdotto dall’avv. COGNOME deve rilevarsi che il primo motivo in esso contenuto ha trovato, invero risposta da parte della sentenza del 10 ottobre 2024 nelle medesime considerazioni, poiché si limita a prospettare genericamente la quantificazione della durata della sanzione della sospensione della partente di guida in misura eccessiva, senza tuttavia addurre elementi specifici a fondamento di tale doglianza.
Quanto al secondo motivo, anche questo ha già trovato risposta, dato l’accoglimento del motivo presentato dall’avv. COGNOME con conseguente
annullamento con rinvio al Tribunale di Ivrea.
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/02/2025.