Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46198 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46198 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 28 aprile 2022, e depositata il 20 dicembre 2022, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza del 9 luglio 2021 della Corte d’appello di Catania, nella parte in cui aveva dichiarato la penale responsabilità della medesima per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché per reati concernenti l’illecita cessione di sostanze stupefacenti, e la aveva condannata alla pena di undici anni di reclusione.
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Ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia l’errore di fatto per omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine alla errata applicazione dei criteri di valutazione della prova ai fini dell’affermazione di responsabilità per i rea per i quali è stata pronunciata condanna.
Si deduce che: a) la sentenza della Corte d’appello, sulla quale si è poi pronunciata la Corte di cassazione con sentenza del 28 aprile 2022, non ha dato risposta alle censure relative alla mancata individuazione degli elementi da cui inferire la partecipazione della ricorrente all’associazione ed il concorso rilevante ex art. 110 cod. pen. nel reato di detenzione a fini di spaccio; b) la sentenza della Corte di cassazione del 28 aprile 2022, impugnata in questa sede, non ha preso in considerazione la doglianza concernente l’omessa indicazione, da parte del giudice di appello, di elementi dai quali desumere il contributo partecipativo della ricorrente all’associazione.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l’errore di fatto per omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso qualunque considerazione in ordine alla consapevolezza della ricorrente circa la disponibilità di armi da parte del gruppo criminale, elemento decisivo per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e che l’unico elemento erroneamente valorizzato in proposito attiene alla conoscenza, da parte della stessa, della disponibilità di armi da parte di altro partecipe del sodalizio solo due settimane dopo l’arresto del medesimo.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l’errore di fatto per omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la circostanza concernente il numero di dieci o più partecipanti è stata ritenuta nonostante vi sia stata l’assoluzione di taluni dei coimputati.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia l’errore di fatto per omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che i giudici di merito hanno affermato la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità nonostante l’assenza di elementi idonei a ritenere individuato il superamento della “soglia minima” ponderale necessaria.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia l’errore di fatto per omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine alla determinazione della pena e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare gli elementi evidenziati dalla difesa, in particolare concernenti il principio di lealtà processuale sulla cui base avrebbe dovuto concludere per la necessità della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti e di un più mite trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Occorre premettere che il ricorso, nonostante la richiesta di discussione orale, è stato trattato senza formalità di procedura, e, quindi, senza istituire contraddittorio, perché denuncia errori di fatto ed è manifestamente infondato.
Invero, come rileva costantemente la giurisprudenza, il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere compiuto senza formalità di procedura e le garanzie del contraddittorio scritto e senza seguire il rito camerale disciplinato dall’art. 127 cod. proc. pen., atteso che l’art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al fine di evitare un’inutile attiv giurisdizionale nei casi in cui l’inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014, Annibali, Rv. 260548-01, nonché Sez. 1, n. 43931 del 28/10/2004, COGNOME, Rv. 230209-01, e Sez. 1, n. 35240 del 01/10/2002, Stara, Rv. 222363-01).
Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine alla errata applicazione dei criteri di valutazione della prova ed alla mancata individuazione delle concrete condotte integranti le fattispecie di reato per le quali è stata pronunciata condanna.
Invero, la sentenza impugnata: a) spiega perché debbono ritenersi inammissibili le censure concernenti le valutazioni della sentenza della Corte d’appello in ordine alla valutazione della prova (cfr. pagg. 23-24 e pagg. 18-20); b) indica specificamente che, dalle conversazioni intercettate, emerge un «ruolo attivo» dell’attuale ricorrente sia in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. del 1990, sia con riguardo ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, citando
specificamente le pagine della sentenza di appello e di quella di primo grado nelle quali si riportano le condotte rilevanti (pagg. 23-24).
Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l’omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, relativa alla disponibilità delle armi.
La sentenza impugnata, infatti, a pag. 24, evidenzia specificamente che: a) la sentenza della Corte d’appello, nelle pagg. 53-54, ha dato precisa indicazione delle ragioni per ritenere provata la sussistenza dell’aggravate della disponibilità delle armi, in particolare richiamando la conversazione intercettata del 3 dicembre 2011, cui partecipa anche l’attuale ricorrente; b) l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla conversazione intercorsa mediante la telefonata appena indicata non può ritenersi né incongrua, né illogica.
Prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l’omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, concernente il numero di partecipanti al sodalizio.
In effetti, la sentenza impugnata non ha esaminato il tema, ma perché non risulta proposto alcun pertinente motivo in proposti nel ricorso da essa esaminata. Né il ricorso straordinario esaminato in questa sede contiene allegazioni sulla avvenuta presentazione di motivi in ordine a tale punto nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello.
Manifestamente infondate sono le censure esposte nel quarto motivo, che contestano l’omessa considerazione delle conclusioni difensive in ordine all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, relativa all’ingente quantità.
La sentenza impugnata, infatti, a pag. 24, nonché alla precedente pag. 23, spiega perché la sostanza stupefacente trattata deve ritenersi di ingente quantità, facendo riferimento, in particolare, alla reiterazione dell’attività di spacci all’allarmante continuità delle attività di cessione, alla quotidianità del riforniment della piazza di spaccio, e alla entità dei debiti assunti per l’acquisto di partite droga. La sentenza impugnata, inoltre, richiama espressamente le pagine della sentenza della Corte d’appello relative a tale aggravante e sottolinea la «genericità contenutistica sul punto dell’atto di appello».
Manifestamente infondate, infine, sono le censure proposte con il quinto motivo, che contestano l’omessa considerazione delle conclusioni difensive in
ordine alla determinazione della pena e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti.
Invero, la sentenza impugnata, a pag. 24, rappresenta con chiarezza di ritenere corretto il ragionamento esplicitato su tali punti dalla sentenza della Corte d’appello, ed indica le pagine in cui quest’ultima espone le proprie argomentazioni.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 26/09/2023
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presidente