Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MERANO il 26/11/1941
NOME COGNOME nato a MERANO il 08/01/1944
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 4559/2024 (udienza del 24 ottobre 2023), con la quale la Quinta Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza emessa in data 13 aprile 2023 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
che la suddetta Corte territoriale aveva assolto la RAGIONE_SOCIALE e il SAVIO dal reato di concorso in violenza privata commesso in data 12 gennaio 2018, ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dichiarando altresì improcedibili per mancanza di querela altri episodi di violenza privata egualmente loro ascritti in concorso (quelli datati 27 aprile 2018 ed in data prossima; quelli del 28 e del 30 aprile 2018);
che gli imputati erano già stati assolti in primo grado da altre tre contestazioni di reato in concorso (turbativa d’asta, violazione di domicilio ed inosservanza di un provvedimento del giudice ai sensi dell’art. 388 cod. pen.), tutte collegate ad una vicenda di fallimento di una società di cui RAGIONE_SOCIALE era stato socio illimitatamente responsabile, in relazione alla quale entrambi avevano cercato di impedire la vendita all’asta giudiziaria, da parte del curatore fallimentare, dell’immobile in cui abitavano e di cui avevano costantemente rivendicato la proprietà in capo a Notburga LADURNER, anche azionando cause civili ed in sede di giustizia amministrativa, per vederla riconosciuta in contrapposizione all’accertamento della stessa in favore del fallimento;
che la contestazione residua, in relazione alla quale è intervenuta sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ha ad oggetto la condotta volta ad impedire al curatore fallimentare di accedere all’immobile facente parte dell’attivo fallimentare e di rientrarne in possesso, consistita nel cambiare la serratura della porta del garage dell’abitazione contesa e nell’inserire della colla nella serratura della porta principale il 12 gennaio 2018 (con riguardo a tale unico episodio la Corte territoriale aveva rilevato la presenza della necessaria, valida querela, depositata dal curatore fallimentare in data 26 marzo 2018);
OSSERVATO
che l’errore di fatto, che, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., costituis motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio d legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli rrori di
diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
che «qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»; che difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466 – 01);
CONSIDERATO
che il ricorso in esame e la memoria successivamente trasmessa deducono esclusivamente profili di merito, incentrati sull’assunto per cui l’abitazione dell NORBURGER non avrebbe potuto essere oggetto di provvedimenti giudiziari;
RITENUTO
pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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