Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11217 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11217 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sez. I, che ha ritenuto infondato il ricorso presentato, confermando in tal modo la condanna per il reato di cui all’art.73 d.P.R. 309/90.
Considerato che il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen esperibile esclusivamente nei casi di errore materiale o di fatto risultante dagli atti o docum del procedimento, errore che deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, incidente in modo determinante sul contenuto della decisione e non implicante valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito.
Osservato che, nel caso di specie, le doglianze formulate dal ricorrente non attengono ad un errore materiale o di fatto nei sensi sopra indicati, ma si risolvono nella prospettazion censure di natura giuridica e valutativa, volte a sollecitare una rivalutazione del compend argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, peraltro secondo una prospettiva di merito che non può avere ingresso né nel giudizio attivato con il rimedio straordinario, nell’ordinario giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso straordinario sia stato proposto al di fuori dei casi pr dal codice di rito e debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026