Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17837 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso straordinario proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pompei il DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 22105 del 02/05/2023 emessa dalla Quarta Sezione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Quarta Sezione di questa Suprema Corte ha – per quanto qui rileva – rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 19/09/2022 dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la condanna del COGNOME in primo grado (sent. 23/10/2014 del G.i.p. del Tribunale di Napoli) in relazione ad una pluralità di reati in tema di stupefacenti.
Avverso tale decisione, propone ricorso straordinario per cassazione il COGNOME, deducendo un duplice ordine di errori di fatto.
Dopo aver ampiamente richiamato i principi in tema di ricorso straordinario, ed aver rievocato le vicende processuali definite con la sentenza impugnata (con particolare riguardo alla questione della riferibilità al COGNOME RAGIONE_SOCIALE conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate), il difensore evidenzia, in primo luogo, che la Quarta Sezione era incorsa in un primo errore di fatto nel sostenere che il G.u.p. avesse disposto perizia fonica, ai sensi dell’art. 441 comma 5 cod. proc. pen., non già per superare l’incertezza probatoria riguardante anche le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, ma per via della “focalizzazione della difesa sulla negazione della attribuibilità del compendio intercettativo al COGNOME“: perizia dunque “funzionale, con evidenza, a dare spazio alla tesi difensiva”. Al riguardo, la difesa lamenta l’errore di fatto “in considerazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche che tratteggiano e caratterizzano il potere officioso di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.”, esercitabile solo in caso di assoluta indispensabilità dell’approfondimento istruttorio.
La difesa ricorrente evidenzia poi (pag. 27 seg. del ricorso) una “ulteriore proiezione del medesimo vizio”, nella sentenza della Quarta Sezione, nella parte in cui aveva ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della Corte d’Appello, del rifiuto del COGNOME a rendere un saggio fonico nell’ambito RAGIONE_SOCIALE operazioni peritali, dal momento che “la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d’accusa”, nella specie insussistenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 259503 – 01). Nella specie, ogni approfondimento in ordine alla motivazione con cui la Quarta Sezione ha ritenuto rituale l’espletamento della perizia, da parte del G.u.p., deve ritenersi ultroneo, non essendo stata in alcun modo prospettata la decisività di un eventuale errore percettivo in cui possa
essere incorsa la Suprema Corte nella lettura del provvedimento ammissivo della perizia.
3. Quanto alla residua censura, deve osservarsi che la valorizzazione del rifiuto del COGNOME di sottoporsi a saggio fonico, nell’ambito dell’accertamento peritale cui si è in precedenza accennato, potrebbe assumere un qualche rilievo in questa sede solo se la Quarta Sezione, cadendo in una svista o in un equivoco, avesse erroneamente ritenuto la sussistenza di ulteriori elementi idonei a sostenere l’accusa nei confronti dell’odierno ricorrente, ed avesse quindi altrettanto erroneamente applicato – sulla base di tale falsa percezione l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di valutazione della prova, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d’accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell’imputato non può risolversi nell’inversione dell’onere della prova né sostanzialmente condizionare l’esercizio del diritto di difesa» (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 – 02).
Dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso straordinario, peraltro, emerge una situazione del tutto diversa.
La Quarta Sezione ha invero dato ampiamente conto (pag. 12 segg.) della corretta applicazione del principio qui appena richiamato, evidenziando che, se era vero che il perito (in assenza di saggio fonico per l’indisponibilità del COGNOME) aveva solo potuto accertare che la voce captata nelle intercettazioni di interesse andava ricondotta al medesimo interlocutore, era anche vero che, alla identificazione di quest’ultimo nel COGNOME, gli operanti all’esito di una complessa attività investigativa, che li aveva portati a riconoscere il timbro vocal dell’utilizzatore di una utenza (chiamato “NOMENOME) – in assenza di altri indagati d nome NOME NOME come la stessa persona già in precedenza individuata come “Pocket Cofee” o “NOMENOME. Si è inoltre evidenziata la non manifesta illogicità della valorizzazione, da parte del giudice di merito, dell’intercettazione in cui la persona in questione illustra a COGNOME NOME NOME “vicenda d’onore” parlando di sé in terza persona come genero di “NOME” (sul punto, cfr. pag. 20 del ricorso, in cui si precisa che il riferimento era da intendere ad COGNOME NOME, genitore della moglie del COGNOME). Ancora, la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha ritenuto immuni da censure le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla credibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del collaboratore COGNOME, con cui erano state superate le obiezioni difensive.
In buona sostanza, la Quarta Sezione ha escluso i vizi motivazionali denunciati con il ricorso per cassazione, con riferimento alla valorizzazione del
comportamento processuale dell’imputato, osservando che, nelle sentenze di merito, si era “dato ampio conto dei plurimi riscontri acquisiti dagli inquirenti si mediante il confronto tra le diverse conversazioni, sia mediante la correlazione con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME” (pag. 14 della sentenza).
Si tratta di un percorso argomentativo rimasto privo di una effettiva confutazione da parte della difesa del COGNOME, che comunque esclude in radice la sussistenza dell’errore percettivo ipotizzato in ricorso.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigli re estensore Il Presidente