Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME cAtit GLYPH (.24 U-b r i -3 °te ce-tjt..)t LQ A” t.ttf.A.A-t~ (2> 1. ‘ ‘ GLYPH – GLYPH .4. 3
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Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2023 (numero 20011 del 2023) ha dichiarato, in riferimen all’atto proposto da COGNOME NOME, la inammissibilità del ricorso.
1.1 Ne è derivata la irrevocabilità della sentenza allora impugnata, emessa d Corte di Appello di Catanzaro il 3 novembre del 2021 in tema di bancarott fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario – ai sensi dell’ar bis cod.proc.pen. – COGNOME NOME, nelle forme di legge.
2.1 Il ricorrente deduce un errore di fatto nei termini che seguono, qui ripor sintesi.
Non è fondata l’ affermazione, contenuta in sentenza, della volontà dello RAGIONE_SOCIALE di proseguire l’attività di impresa tramite la società gestita dal fratello ( state trasferite alcune attrezzature tecniche). Si tratterebbe di una ‘svista 12-1 determiNOME la inaccoglibilità dell’originario atto di ricorso per cassazione.
Si precisa che detto finalismo non era stato ritenuto, in detti termini, nemme sede di merito.
La erronea percezione dei contenuti del ricorso ha peraltro inciso su detto asp posto che erano stati citati atti istruttori da cui emergeva come la reale v dello COGNOME fosse quella di ottenere nuovi finanziamenti per proseguire l’at di impresa con la RAGIONE_SOCIALE, dunque con la ‘propria’ società.
Uno di tali tentativi è avvenuto anche dopo la cessione delle attrezzature.
Si prospetta, pertanto, la decisività dei plurimi errori percettivi.
2.2 Gli argomenti difensivi sono stati ribaditi con memoria depositata il 9 dicem 2023.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati.
3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento»
giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata s supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure qu è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabili possa desumersi ictu °cui/.
O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di or meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricor dotato del requisito della decisività.
Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenzial affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è dia escludersi la possibilità di ulte sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Cort Cassazione.
3.2 Nel caso in esame, dall’esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, decisione oggi impugnata, ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzio in fatto (e in diritto) realizzata in sede di merito circa l’esistenza ta condotta di bancarotta distrattiva ? che di una condotta di bancarotta preferenziale, esaminando tutti i motivi di ricorso, tesi peraltro ad una diversa lettura di istruttori, incompatibile con il giudizio di legittimità.
La interpretazione dei contenuti delle decisioni di merito non risulta influenza alcun errore percettivo, ma è frutto della sintesi valutativa rinvenibile decisione emessa in sede di legittimità.
E’ dunque evidente che il ricorrente odierno ‘veste’ in termini di errore perc la volontà non accoglibile di realizzare un sindacato sui contenuti argomentativi della decisione emessa in data 7 febbraio 2023 dalla V Sezione Penale di ques Corte.
I limiti ontologici del ricorso straordinario – prima illustrati – imped pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impug
3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la cond del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il President