Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7433 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7433  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Udine il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 30-11-2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOMECOGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto, il luglio 2023, “istanza di revoca dell’ammenda”, in relazione alla sentenza n. 94 del 30 novembre 2022, depositata il 7 marzo 2023, con cui la Quarta Sezione d questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto suo interesse avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 5 l 2021 che, in riforma della decisione del Tribunale di Udine, aveva sostituit pena detentiva inflitta dal primo giudice in euro 15.000 di multa, in relazio reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., contestato al ricorrente per aver provocato lesioni personali gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, a NOME non dando la precedenza al veicolo da lei condotto, in violazione dell’art. comma 5, del Codice della Strada.
Evidenzia l’istante che l’udienza dinanzi alla Quarta Sezione era fissa il 14 settembre 2022, ma, stante l’imminente entrata in vigore della cd. “rif Cartabia”, prevista originariamente il 19 ottobre 2022, la difesa aveva chiesto rinvio per poter beneficiare della modifica normativa, posto che la persona off non aveva presentato querela e il danno era stato interamente risarcito.
Una volta prorogata l’entrata in vigore della riforma al 30 dicembre 2022, difesa chiedeva un nuovo rinvio, che tuttavia non veniva accordato, venendo ricorso dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento d un’ammenda pari a tremila euro, ammenda di cui si chiede la revoca; tuttavi non poteva addebitarsi al ricorrente alcuna condotta colposa tale da giustifi tale statuizione, atteso che nel caso di specie era stata sollevata una que di incostituzionalità, in subordine rispetto all’istanza di rinvio, con atto de quindici giorni prima dell’udienza, con riferimento alla norma che aveva differ l’entrata in vigore della modifica normativa, confidando il ricorrente c Collegio potesse sollevare la questione di costituzionalità sulla scorta argomentazioni già svolte nella richiamata ordinanza del Tribunale di Siena.
Con provvedimento del 12 luglio 2023, il Presidente della Quarta Sezione penale di questa Corte rimetteva la richiesta a questa Sezione, per le valuta di competenza in ordine all’eventuale qualificazione dell’istanza come rico straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto.
In primo luogo deve osservarsi che la richiesta presentata dal difens del ricorrente, intitolata “istanza di revoca dell’ammenda”, può essere tratt
questa sede solo se qualificata come ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., qualificazione questa in effetti consentita dal rilievo che, nel impulso del presente giudizio, è stato sostanzialmente, invocato un errore parte della Corte di cassazione, nella parte in cui avrebbe indebitam condannato COGNOME al pagamento dell’ammenda di tremila euro, contestualmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso da lui prop avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 5 luglio 2021.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che il ricorso è stato presenta difensore di fiducia del condannato senza la necessaria procura speciale, il integra già un primo e dirimente profilo di inammissibilità del ricorso.
1.1. A ciò deve aggiungersi l’ulteriore rilievo che il ricorso, nel contes valutazione della “colpa” del ricorrente nella proposizione dell’impugnazio dichiarata inammissibile, invoca non un errore percettivo, ma al più un err valutativo, estraneo al perimetro del presente giudizio, dovendosi richiamare punto la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 28424 23/06/2022, Rv. 283667 e Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268981), secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto qu l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia n valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’inter COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giug 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determi in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 25/10/2023