Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9448 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9448 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOSCOREALE il 14/11/1966
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di NOME COGNOME propone ricorso straordinario ex art 625 bis cod. proc. pen avverso la sentenza di questa Corte descritta in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di legittimità interposto nei confronti del decreto della Corte di appello di Firenze che, giudicando in sede di rinvio in esito ad annullamento disposto da questa Corte della pregressa decisione resa in appello, ha confermato la confisca di prevenzione resa ai danni del COGNOME dal Tribunale di Firenze in data 28 giugno 2021.
Con il ricorso si evidenza che l’annullamento del primo decreto reso in appello avverso la confisca eseguita in danno di COGNOME era stato determinato dalla riscontrata
violazione dell’ad 525 cod. Proc. pen. per la diversa composizione tra il collegio che aveva ricevuto le conclusioni delle parti e quello che aveva reso il provvedimento; che tale vizio imponeva di ritenere il primo decreto di appello tamquam non esset; che, in coerenza, doveva ritenersi perento il termine ultimo di efficacia della confisca dettato dal comma 6 dell’art 27 d.lgs n. 159 del 2011; che la Corte di Cassazione, invece, nel definire il ricorso di legittimità proposto avverso il decreto di appello reso in esito al giudizio rescissorio, rigettando apposito motivo in tal senso prospettato dal ricorrente, avrebbe erroneamente affermato che il termine in questione doveva ritenersi decorrente ex novo dal deposito della sentenza di annullamento, così incorrendo nell’errore percettivo legittimante il rimedio straordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per più concorrenti ragioni.
In primo luogo, perché proposto avverso una decisione non impugnabile con il rimedio straordinario nel caso attivato.
2.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la procedura di correzione dell’errore di fatto non è applicabiíe alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 264658; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, COGNOME, Rv. 245772): il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen., infatti, per espressa lettera della legge (che fa esclusivo riferimento al «condannato»), può avere ad oggetto soltanto le pronunce di condanna ovvero quelle che comunque comportano l’applicazione di una sanzione penale. E nel caso, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, tale matrice (sanzionatoria) va radicalmente esclusa con riguardo alle misure di prevenzione reale alla luce di quanto sempre sostenuto da questa Corte (ex multis Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014,dep. 2015, COGNOME, Rv. 262603) con indicazioni di principio definitivamente validate dalla Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2019 resa all’esito di un puntuale confronto anche con la giurisprudenza convenzionale sul tema).
2.2. Ciò, del resto, trova una sua giustificazione di sistema.
La posizione dei soggetti gravati da una misura di prevenzione, all’esito di una decisione che costituisce solo «giudicato allo stato degli atti», è radicalmente diversa da quella dei condannati con sentenza definitiva: le misure di prevenzione, personali o patrimoniali, si legano infatti ad accertamenti per loro natura non connotati da irrevocabilità, in quanto suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi (da fare valere, attualmente, quanto alle misure reali, in forza dalla revocazione di cui all’art. 28, d.igs. 6 settembre 2011, n. 159).
Il che esclude, sui piano della ragionevolezza, una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante tra tali situazioni, restando nell’ambito della insindacabile
discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse.
Non va trascurato, infine, che il ricorso propone all’evidenza una diversa valutazione in diritto rispetto a quella privilegiata dalla Corte di cassazione con la decisione gravata.
Tanto rende ulteriormente inammissibile l’impugnazione, che non può mai legarsi a prospettate criticità inerenti ai profili valutativi sottesi alle risposte offerte dal giudic legittimità scrutinando i motivi di ricorso definiti dalla sentenza impugnata, ipotesi palesemente eccentrica alle connotazioni dell’errore in fatto legittimante il rimedio straordinario nel caso azionato.
4.Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen nei termini definiti dal dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2025
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SEZIONE VI PENALE
0 7 MAR 2025