Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10768 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10768 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso straordinario proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 625-bis cod. proc. pen. da: COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 29640 del 25/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, quinta Sezione penale; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, all’esito del giudizio rescissorio, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
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Con sentenza n. 29460 del 25 giugno 2025, le cui motivazioni sono state depositate il 12 agosto 2025, la quinta Sezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del 26 novembre 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Il difensore premette che, investito del mandato difensivo all’esito del giudizio di secondo grado, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5884/2024 del 26 novembre 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 216, comma 1 n.1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e condannato alle pene ritenute di giustizia.
Evidenzia che, in data 21 ottobre 2025, ufficiali di P.G. in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Cefalù avevano notificato al COGNOME l’ordine di esecuzione per la carcerazione ed il contestuale decreto di sospensione, sul presupposto, all’imputato ignoto, che la sentenza di condanna fosse divenuta definitiva.
Rappresenta che, operate le verifiche del caso, aveva potuto apprezzare come la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione competente a decidere il ricorso, nel procedere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 610, comma 1, cod. proc. pen., alla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa data di udienza, era incorsa in errore, avendo effettuato l’avviso a favore di un avvocato omonimo, appartenente ad altro foro (COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO) e, peraltro, defunto da tempo.
Lamenta, pertanto, di non aver avuto – egli ed il ricorrente – contezza RAGIONE_SOCIALEa fissazione e RAGIONE_SOCIALEa celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
Censura la violazione del diritto di difesa che per effetto di detto errore si è concretata ed invoca l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con conclusioni scritte del 12 febbraio 2026 il difensore del COGNOME ha ribadito i motivi di doglianza espressi in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l’esame RAGIONE_SOCIALE atti raccolti al fascicolo – verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un errore percettivo di natura processuale (cfr., Sez. U, n. 42972 del 31/10/2001, COGNOME ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 – 01) – permette di ricostruire le seguenti circostanze di fatto:
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in data 21 maggio 2025 la Cancelleria di questa Corte ha proceduto a dare avviso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 610, comma 5, cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la decisione del ricorso;
-l’avviso individua erroneamente il difensore del ricorrente nell’AVV_NOTAIO, domiciliato in INDIRIZZO;
-detta notifica, effettuata lo stesso 21 maggio 2025, non risulta andata a buon fine;
-in data 27 maggio 2025 la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte deputata a decidere il ricorso ha richiesto al RAGIONE_SOCIALE una certificazione attestante la regolare iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per «notificare l’avviso per l’udienza del 25.06 p.v.».
in pari data, il RAGIONE_SOCIALE ha riscontrato positivamente la richiesta;
-non risulta agli atti alcun successivo avviso notificato all’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, né ad altro codifensore fiduciario eventualmente nominato;
l’udienza si è svolta, nella data del 25 giugno 2025, senza che il ricorrente fosse assistito da un difensore;
-l’atto con il quale, nella data del 30 giugno 2025, è stato comunicato l’esito del ricorso riporta, ancora una volta, il riferimento erroneo all’AVV_NOTAIO, domiciliato in INDIRIZZO, quale difensore del ricorrente.
Sulla scorta di quanto evidenziato, manifesta appare la sussistenza del vizio denunciato, conseguente all’omessa notifica al difensore di fiducia nominato dall’imputato del decreto di fissazione udienza, circostanza che ha comportato l’assenza e la mancata partecipazione del predetto difensore al giudizio innanzi la Suprema Corte e la conseguente impossibilità per la parte di richiedere la trattazione del giudizio in pubblica udienza, e di presenziarvi, ovvero di depositare eventuali conclusioni scritte in esito all’udienza camerale.
Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, l’omissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione all’unico difensore costituisce un errore di fatto deducibile proprio attraverso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. invocato nell’interesse del ricorrente (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 34658 del 07/10/2025, Domingo, non massimata). Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa prospettazione difensiva comporta, allora, che la sentenza impugnata con il ricorso straordinario (n. 29460 del 25 giugno 2025 pronunciata dalla Sezione quinta di questa Corte) debba essere revocata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 625-bis cod. proc. pen.
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NOME
Appare opportuno che il giudizio rescissorio, funzionale alla nuova decisione sul precedente ricorso per cassazione, sia trattato in successiva udienza, come da dispositivo; di ciò si dia avviso alle parti.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 29460 del 25 giugno 2025, emessa dalla Corte di cassazione, quinta Sezione penale, a carico di COGNOME NOME e fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 3 giugno 2026, ore di rito, stesso relatore. Si dia avviso alle parti.
Così è deciso il 05/03/2026