Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8035 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8035 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Terza Sezione -d- élla Suprema Corte, con sentenza n. 45508 del 17 ottobre 2024, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 600 del 18 marzo 2024. Trattasi di sentenza confermante la responsabilità dell’attuale ricorrente per il reato di frode fiscale in relazione alla dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2014 di RAGIONE_SOCIALE, quale legale rappresentante firmatario della detta dichiarazione indicante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si prospetta il duplice errore percettivo nel quale sarebbe incorso il Giudice di legittimità nell’aver omesso di considerare due doglianze asseritamente articolate con i motivi di ricorso, con conseguente omessa pronuncia in merito.
2.1. Per il primo motivo, la Suprema Corte avrebbe considerato solo taluni profili di doglianza relativi all’accertamento dell’elemento soggettivo, omettendo totalmente ogni riferimento a uno specifico errore commesso dai giudici di merito che il ricorrente avrebbe dedotto. Si tratterebbe dell’errore consistente nel non aver considerato, ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo, la circostanza u GLYPH rA per cui VIVA relativa alle dette operazioni sarebbe stata comunque vèt a cura dello stesso prevenuto quale legale rappresentante della società. In tesi difensiva, la dedotta omissione avrebbe altresì disarticolato l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione in merito alle censure di legittimità inerenti all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, se valutata in uno con l’assenza di condotte del prevenuto caratterizzanti la fase antecedente alla sottoscrizione della dichiarazione e inerenti ai rapporti sottesi alle false fatturazioni.
2.2. Il secondo motivo si appunta sull’omessa considerazione da parte della suprema Corte della censura deducente la violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza. Il reato sarebbe stato contestato come commesso in concorso con altro soggetto, agente in qualità di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, mentre sarebbe stata accertata in primo grado e confermata in appello la responsabilità solo di NOME COGNOME, quale liquidatore della medesima società firmatario della dichiarazione, a prescindere da un suo coinvolgimento nelle operazioni sottostanti alle false fatturazioni.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è inammissibile.
Deve premettersi, in estrema sintesi e nei limiti di quanto di rilievo, che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previst dall’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, e tale da aver condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 35026 dell’11/09/2025, COGNOME, Rv. 288744 – 01, anche in motivazione, tra le più recenti, e Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01).
Orbene, entrambi i profili di censura, deducenti la mancata considerazione di motivi di ricorso, sono manifestamente infondati, trattandosi di censure che non risultano articolate con il ricorso originario deciso con la sentenza oggetto di ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen.
3.1. Dall’appello e dalla sentenza che l’ha deciso emerge che in secondo grado era stata dedotta l’inconfigurabilità della fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. n 74 del 2000, sotto il profilo soggettivo, nel caso di versamento dell’IVA dovuta da parte del firmatario della dichiarazione recante indicazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Dall’intero originario ricorso per cassazione non emerge però che l’evidenziato profilo di censura sia stato dedotto in sede di legittimità.
Parimenti non dedotta con il ricorso per cassazione è la questione afferente alla violazione del 521 cod. proc. pen., diversamente da quanto prospettato con il ricorso straordinario con il quale, peraltro, si assume di aver sollevato la questione impugnando la sentenza di primo grado ma tale circostanza non è riscontrata dalla sentenza d’appello e dallo stesso atto d’impugnazione.
Ai profili d’inammissibilità di cui innanzi se ne aggiungono altri, anch’essi autonomamente determinanti l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
4.1. La Suprema Corte, nel trattare congiuntamente i motivi primo e secondo del ricorso originario, si è confrontata con le doglianze relative all’accertato elemento soggettivo (ritenendo inammissibili entrambi i motivi).
È stata particolare evidenziata l’assenza di vizi del percorso logico-giuridico sotteso alla sentenza d’appello quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo, laddove si fa riferimento all’essere l’imputato liquidatore oltre che già socio di maggioranza, con conseguente impossibilità di invocare la sua «buona fede» nonché l’estraneità alla società fino al momento della nomina come liquidatore, nella cui veste il prevenuto ha provveduto all’annotazione nella contabilità e nelle dichiarazioni delle fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza oggetto di ricorso straordinario chiarisce poi che la circostanza per cui l’imputato fosse socio di maggioranza della società è stata valorizzata dai giudici d’appello, con motivazione non manifestamente illogica, come elemento idoneo a connotare di volontarietà il comportamento integrante la frode fiscale ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (pag. 5 della sentenza di legittimità). A ciò si deve infine aggiungere quanto specificato (nel paragrafo 4, pag. 6) circa il modo di atteggiarsi del dolo con riferimento alla citata fattispecie e in ordine all’irrilevanza della circostanza per cui l’imputato sarebbe subentrato ad altro amministratore, cui sarebbe imputabile la condotta di acquisizione delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Ne è conseguito il principio per cui il contestato reato è integrato anche nel caso di fatturazioni solo soggettivamente inesistenti, potendosi configurare il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l’evasige delle imposte.
4.2. Nei termini di cui innanzi, quindi, è stata data sostanziale risposta proprio alle due censure che l’attuale ricorrente deduce essere state non considerate dalla Suprema Corte.
Ciò tanto in ordine all’elemento soggettivo, anche in considerazione dell’avvenuto versamento dell’IVA, quanto in merito alla circostanza dell’irrilevanza per l’accertamento della responsabilità in capo al prevenuto per l’illecito ascrittogli i dell’imputabilità ad altro amministratore della condotta di acquisizione delle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, essendo integrato il reato contestato e ritenuto in sentenza all’atto della presentazione della dichiarazione a prescindere dalla partecipazione alla fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti ovvero alla loro acquisizione
Si deve difatti in questa sede ribadire il principio per cui non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. l’omesso scrutinio di specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso per cassazione, qualora le stesse siano state implicitamente valutate e disattese dalla Corte (ex plurimis, Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Rv. 284697 – 01).
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di. colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il C
Il Presidønte