Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7977 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 7977 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 18892/2025 del 01/04/2025 emessa dalla Corte di cassazione;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 18892 del 10 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME avverso la
sentenza emessa il 10 giugno 2024 dalla Corte d’appello di Lecce, che aveva confermato quella del Tribunale di Lecce di condanna dell’imputato per i delitti di falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato (contestato ai capi A, B e C) e di truffa aggravata (così riqualificato il fatto contestato al capo D).
Il ricorrente denuncia la mancata analisi da parte della Suprema Corte – con la sentenza impugnata n. 18892/2025, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso avanzato dal difensore di NOME COGNOME – della censura attinente alla qualificazione giuridica del reato di truffa contestato al capo D) dell’originaria imputazione, di cui nell’atto di appello era stata sostenuta la natura tentata e non consumata. La Corte di legittimità, nella sentenza in parola, ha affermato la mancata devoluzione nel giudizio di secondo grado, della relativa questione. L’omessa percezione, per svista, della questione avrebbe impedito alla Corte di considerare le conseguenze in punto di prescrizione della relativa riqualificazione, determinando così la mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del tempo. Il ricorso a suo tempo proposto riprendeva l’analoga doglianza già articolata in sede di appello. In particolare, si affermava che i mandati a suo tempo conferiti all’AVV_NOTAIO da parte di NOME COGNOME risultavano dismessi il 21 settembre 2012, quindi anteriormente alla possibilità per il medesimo di incassare qualsivoglia somma a titolo di parcella per le prestazioni professionali che lo stesso avrebbe costruito mediante la falsificazione di provvedimenti giudiziari inesistenti in danno delle proprie clienti, nonché attraverso la redazione di atti falsi. Sotto diverso profilo, le sorelle NOME avrebbero ricevuto copia degli atti relativi ai predetti capi di imputazione solo in epoca successiva al 21 settembre 2012. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di cassazione ha tuttavia supposto l’inesistenza di un fatto processuale, ossia l’assenza dello specifico motivo di gravame, la cui effettiva sussistenza risulta invece positivamente attestata. Trattasi di errore percettivo e non di errore valutativo.
Veniva fissata per la decisione camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. sul presupposto dell’evidente inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del suddetto rimedio.
Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità.
Nel caso di specie la difesa del ricorrente, in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche, propone una rivalutazione del fatto non ricompresa nel perimetro che circoscrive la cognizione del giudice di legittimità in materia di ricorso straordinario.
È vero che nell’atto di appello, a pag. 69, si legge che “Al più, a tutto voler concedere, si potrebbe ipotizzare un tentativo di truffa, ma giammai una truffa consumata, con l’ovvia conseguenza che il reato deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione”.
Rileva il Collegio, tuttavia, che la Corte di legittimità con la sentenza impugnata n. 18892/2025, pur rappresentando che la censura non era stata proposta nell’atto di appello, ha comunque affrontato la questione. Ha infatti osservato che la Corte territoriale aveva evidenziato che le persone offese
avevano dichiarato di avere corrisposto al professionista il compenso richiesto in relazione agli atti falsi,- così risultando provato che l’imputato aveva incassato l’ingiusto profitto,;indotte in errore dagli artifici e raggiri realizza con la formazione degli atti falsi, traendone la conclusione che “le deduzioni opposte dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo piuttosto che del reato consumato (ossia che aveva rinunciato al mandato e quindi quelle somme andavano restituite, che le somme andavano imputate ad altri incarichi, ovvero, ancora, che non era stato conferito alcun mandato in relazione alle ipotetiche cause nel cui ambito venivano formati gli atti falsi), si risolvono in mere deduzioni in punto di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità, per come osservato nel paragrafo precedente”.
Ritiene quindi conclusivamente il Collegio che la prospettazione difensiva si risolva in una generica e inammissibile richiesta di revisione della valutazione che ha concluso l’ordinaria progressione processuale.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/01/2026